IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso:
    che  nella  seduta del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale ha
adottato,  ai  sensi  dell'art.  18  della legge n. 183 del 18 maggio
1989,  come  integrata  dalla  legge  n.  493 del 4 dicembre 1993, il
progetto  di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del
bacino del Piave;
    che  nella seduta del 22 marzo 1999 con delibera n. 1 il Comitato
istituzionale,  ha  adottato,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 18
maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 4
dicembre  1993,  n.  493,  le  norme  di  salvaguardia,  applicate al
progetto di piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del
bacino del Piave;
  Considerato:
    che  il  comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n.
79,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 75 del 31 marzo 1999,
prevede  che "le caratteristiche delle concessioni di cui ai commi 6,
7  e  8  sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei
sottesi  del  minimo  deflusso  costante  vitale di cui alla legge 18
maggio  1989,  n.  183,  e  successive  modifiche  e  integrazioni da
stabilirsi  secondo  i  criteri  generali  di cui all'art. 88 comma 1
lettera  p)  del decreto 31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti
riduzione  della potenza nominale media producibile il concessionario
non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione";
    che  il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n.
152,  prevede che tutte le derivazioni in atto sono regolate mediante
la  previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale
nei  corpi,  idrici senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi
da  parte  della  pubblica  amministrazione,  fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione;
    che  tali  recenti  principi  normativi  inducono a modificare le
norme   di   salvaguardia  attualmente  vigenti  uniformando  per  la
definizione  del  deflusso  di rispetto le concessioni attualmente in
atto a quelle nuove o in fase di rinnovo;
    che  nelle more della adozione del piano stralcio per la gestione
delle  risorse  idriche,  risulta  comunque  opportuno  modificare ed
integrare le attuali misure di salvaguardia;
  Visto  l'art.  17  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e sue
successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
    l'art.  17-6  bis  della  legge che attribuisce all'Autorita' del
bacino  di  adottare,  tramite  il  Comitato istituzionale, in attesa
della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;
    l'art.  17-6  ter della legge che consente, per altro, l'adozione
di  opportune  misure  inibitorie  e  cautelative  in  relazione agli
aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
  Visto  il  comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n.
79;
  Visto  il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n.
152;
  Visto  il  parere  favorevole sull'iniziativa espresso del Comitato
tecnico nella seduta del 21 luglio 1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Modifica delle norme di salvaguardia
  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati
dal  comma  9  dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, e
dal  comma  5  dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152,
fatti  salvi  i  principi  e  contenuti  della  delibera del Comitato
Istituzionale  n.  1 del 22 marzo 1999, l'art. 5 dell'allegato 1 alla
predetta delibera e' cosi' modificato:
    "In  via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi
sperimentali  rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale
tra  deflussi  minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico,
il  deflusso minimo vitale e' assunto nel minimo deflusso di rispetto
da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

               Q(DMV) = (K biol + K nat)*Q(DMV)idrol  ovvero

 Q(DMV) = (K biol + K nat)*0,33*P*1,90*S 0,8*q media/1000 ovvero

            Q(DMV) = (K biol + K nat)*207*S 0,8*q media*10-6
dove:
  * S e' la superficie sottesa, espressa in kmq;
  * q {media}  e'  la  portata  media  specifica relativa alla tratta
omogenea  alla  quale  appartiene  la  sezione  identificata,  il cui
valore,  espresso in l/s per kmq, e' indicato nell'allegato A, che fa
parte integrante delle presenti norme;
  * K {biol} e' l'indice di criticita' biologica;
  * K {nat} e' l'indice di criticita' naturalistica;
  * P e' l'indice di perennita', rapporto tra portata della durata di
355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;
  1)   Per   le   concessioni  attualmente  in  atto,  per  le  nuove
concessioni,  ovvero  per  quelle  in  fase  di  rinnovo,  siano esse
riferite  a grandi a piccole derivazioni, sono assunti per gli indici
di criticita' biologica e naturalistica i seguenti valori:
    K {nat}  =  0,5  per  i  parchi  fluviali, nazionali, regionali o
locali;
    K {nat} = 0,4 per i parchi nazionali;
    K {nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;
    K {nat}  =  0,2  per  le  aree di tutela paesistica, di interesse
regionale e di competenza provinciale;
    K {nat} = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e
di competenza degli enti locali;
  K {biol} e' definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante
delle  presenti  norme.  Per  tutte  le  altre tratte di corpi idrici
superficiali   (tratte  non  presenti  nell'elenco)  il  K {biol}  di
riferimento  e'  quello  corrispondente alla tratta classificata alla
quale afferisce il corso d'acqua considerato.
  2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso e' fissata pari ad
almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi
5 anni".