IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Considerato  che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   con   proprio   decreto   in  conformita'  con  le
disposizioni  dell'Unione  europea  indichi  ed  aggiorni il tasso da
applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n.
C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi
di  riferimento/  attualizzazione  e la successiva comunicazione 99/C
(G.U.C.E.  n.  C241  del  26 agosto  1999)  riguardante l'adeguamento
tecnico del metodo di fissazione medesimo;
  Considerato  che  la Commissione europea rende pubblico il tasso di
riferimento     da     applicare     per     le     operazioni     di
attualizzazione/rivalutazione      su     Internet     all'indirizzo:
http://europea.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref.htm
  Considerato  che  tale  tasso e' stato aggiornato dalla Commissione
europea con decorrenza 1o gennaio 2000;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  A  partire  dal  1o gennaio  2000, il tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione
ed  erogazione  delle  agevolazioni in favore delle imprese e' pari a
5,70%.
    Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro: Letta