IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto l'art. 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385
(testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al
C.I.C.R. il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria;
Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, che stabilisce
che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel capo I
del titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attivita'
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
Visto l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che
attribuisce al C.I.C.R. la potesta' di stabilire le modalita' e i
tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle
clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della medesima delibera;
Tenuto conto delle peculiarita' tecniche che connotano la
produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti
nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e
dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie
dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283
del codice civile;
Su propota formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio
italiano dei cambi;
Delibera:
Art. 1.
Ambito di applicazione
l. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari
gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le
modalita' e i criteri indicati negli articoli che seguono.