IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  che affida al Ministro dei trasporti e della navigazione il
compito  di  stabilire,  conpropri  decreti,  i criteri, i tempi e le
modalita'  per  la  effettuazione della revisione generale o parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  lo stesso art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni
contenute  nei  decreti  di  cui  sopra debbono essere in armonia con
quelle  contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al
controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 aprile  1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 20 aprile 1995 con il quale sono state
individuate le province in cui le revisioni periodiche possono essere
affidate  alle  imprese,  ai consorzi ed alle societa' consortili che
esercitino l'attivita' di autoriparazione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla revisione dei veicoli
classificati  agli  articoli  52  e 53 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   rendere   noto   con  la  massima
tempestivita' il predetto obbligo agli utenti ed ai soggetti preposti
alle  revisioni, anche con riguardo alle imprese, ai consorzi ed alle
societa'  consortili  che  hanno  ottenuto  la  concessione di cui al
citato  art. 80, com-ma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e che necessitano di un congruo intervallo di tempo per munirsi
delle  attrezzature necessarie per effettuare la revisione alle nuove
categorie di veicoli;
A d o t t a
                        il seguente decreto:
Disposizioni per la revisione periodica di motoveicoli e ciclomotori
                           Articolo unico
  1.  E' disposta con decorrenza dal 1o gennaio 2001 la revisione dei
veicoli  di  cui  agli  articoli  52  e  53,  lettera  a),  b), c) ad
esclusione  di  quelli  destinati al servizio da piazza o di noleggio
con  conducente,  e), f) e g) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
  2.  I  tempi e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di
cui  al  comma  1  saranno  disciplinati con decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  ai  sensi  dell'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2000
                                                 Il Ministro: Bersani