IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la  domanda in data 14 aprile 1992, con la quale la Societa'
Sarda Acque Minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via A.
Gallus  n.  79,  ha  chiesto  la revisione ai fini della conferma del
riconoscimento  dell'acqua  minerale naturale denominata "S. Giorgio"
che  sgorga  nell'ambito della concessione mineraria "Zinnigas", sita
in comune di Siliqua (Cagliari);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993,  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore
di  sanita'  espresso  nella  seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole
affinche'  la  societa'  Sarda Acque Minerali S.p.a. possa continuare
l'utilizzazione  dell'acqua minerale S. Giorgio di Siliqua (Cagliari)
ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta
la  seguente  dicitura:  "Puo'  avere effetti diuretici . La dicitura
"puo'  facilitare  l'eliminazione  urinaria  dell'acido  urico potra'
essere   confermata   solo  a  seguito  della  presentazione  di  una
documentazione  valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame
della  sperimentazione  clinica  condotta non evidenzia dati clinici,
metabolici  e  funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto
uricurico".
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermato  il  riconoscimento dell'acqua minerale naturale "S.
Giorgio"   che   sgorga   nell'ambito   della  concessione  mineraria
"Zinnigas", sita in comune di Siliqua (Cagliari).
Art.  2.    L'indicazione  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del
decreto  legislativo  25 gennaio  1992, n. 105, puo' essere riportata
sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
Art.  3.    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.