Con l'"Emendamento all'Accordo sul capitale per incorporarvi i rischi
di  mercato"  del  gennaio  del  1996  il Comitato di Basilea ha, tra
l'altro,  introdotto  la  possibilita'  per  le  banche di utilizzare
propri  modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per
il rischio di posizione su titoli di debito e di capitale, il rischio
di  cambio  e  il  rischio d posizione su merci. Successivamente, nel
giugno  1998, anche l'Unione europea ha previsto tale facolta' con la
"direttiva  98/31/CE  in  materia  di  adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi.
Con  tali  provvedimenti  sono  state apportate anche altre modifiche
alla  disciplina  di vigilanza sui rischi di mercato. In particolare,
la   metodologia   standardizzata   per   il  calcolo  dei  requisiti
patrimoniali  e'  stata  rivista  in  modo  da prevedere sistemi piu'
sofisticati    per    la    valutazione    del    rischio   derivante
dall'operativita'  in  opzioni  delle  banche  che  effettuano  anche
l'attivita'  di  vendita  di tali strumenti, mentre per quelle che si
limitano  all'acquisto  di  opzioni e' stata prevista una metodologia
semplificata.
Contestualmente   al  suddetto  provvedimento,  l'Unione  europea  ha
emanato  altre due direttive in materia di requisiti patrimoniali: la
direttiva  98/32/CE,  che  modifica  la direttiva sul coefficiente di
solvibilita'   per   quanto  concerne  la  ponderazione  dei  crediti
ipotecari, e la direttiva 98/33/CE, che modifica taluni aspetti della
regolamentazione prudenziale di vigilanza.
Le    citate    innovazioni    introdotte    nella   regolamentazione
internazionale  -  con  l'eccezione  di  quelle di cui alla direttiva
98/32/CE, gia' comunicate al sistema nel marzo scorso - sono recepite
nella   normativa   interna   con  il  presente  aggiornamento  delle
Istruzioni di vigilanza.
In particolare:
a) viene introdotta nel titolo IV, capitolo 3 (requisiti patrimoniali
a fronte dei rischi di mercato) una "Parte seconda" che disciplina la
facolta'  delle  banche di avvalersi di propri modelli interni per il
calcolo  dei  coefficienti patrimoniali. Tale facolta' e' subordinata
al  riconoscimento del modello interno da parte della Banca d'Italia,
la quale valuta la sussistenza di criteri minimi, sia qualitativi sia
quantitativi,  in  grado  di  garantire  un  calcolo sufficientemente
accurato dei requisiti patrimoniali;
b)  viene modificata la Parte prima del medesimo capitolo-concernente
la   metodologia   standardizzata   per   il  calcolo  dei  requisiti
patrimoniali  -  al fine di considerare anche il rischio di posizione
su  merci  e di introdurre nuove metodologie per la valutazione delle
opzioni;
c)  vengono  apportate  modifiche alla disciplina sul coefficiente di
solvibilita'  (Titolo IV, capitolo 2) e a quella sulla concentrazione
dei  rischi  (Titolo  IV,  capitolo  5), al fine di ridurre al 20 per
cento  la  ponderazione delle esposizioni nei confronti delle imprese
di investimento;
a)  inoltre,  viene  previsto  l'obbligo  di  applicare il metodo del
valore  corrente  per  il  calcolo  del  rischio  di  controparte  su
contratti derivati su tassi di interesse e di cambio;
e)  infine,  vengono inglobate nelle istruzioni le regolamentazioni -
gia'  comunicate  al  sistema  con lettere rispettivamente del giugno
1998  e  del  marzo  1999  -  inerenti  agli  strumenti innovativi di
capitale  (preference shares) e all'estensione della ponderazione del
50  per cento ai crediti ipotecari su immobili non residenziali, alle
operazioni  di  leasing  su  immobili destinati ad uso professionale,
agli   strumenti   finanziari   garantiti   da   crediti   ipotecari.
Relativamente  alle  preference  shares, la regolamentazione e' stata
modificata  per  tenere  conto  anche della decisione del Comitato di
Basilea dell'ottobre 1998; in particolare, e' stato previsto che, nel
caso   di   perdite  che  determinino  una  riduzione  del  requisito
patrimoniale  minimo  complessivo  al  di sotto del 5%, la banca puo'
utilizzare i titoli per assorbire le perdite stesse.
Le  modifiche  di  cui  ai  punti  a)  ed  e)  entrano  in vigore con
decorrenza  immediata;  quelle di cui ai punti b), e) e d) entrano in
vigore  a  partire dalla segnalazione che si riferisce al 31 dicembre
2000.
Il  recepimento delle menzionate norme ha dato luogo a nuove versioni
dei  capitoli 1, 2, 3 e 5 del Titolo IV delle istruzioni di vigilanza
i quali, data la rilevanza delle materie trattate, saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.