Con l'"Emendamento all'Accordo sul capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio del 1996 il Comitato di Basilea ha, tra l'altro, introdotto la possibilita' per le banche di utilizzare propri modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione su titoli di debito e di capitale, il rischio di cambio e il rischio d posizione su merci. Successivamente, nel giugno 1998, anche l'Unione europea ha previsto tale facolta' con la "direttiva 98/31/CE in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Con tali provvedimenti sono state apportate anche altre modifiche alla disciplina di vigilanza sui rischi di mercato. In particolare, la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali e' stata rivista in modo da prevedere sistemi piu' sofisticati per la valutazione del rischio derivante dall'operativita' in opzioni delle banche che effettuano anche l'attivita' di vendita di tali strumenti, mentre per quelle che si limitano all'acquisto di opzioni e' stata prevista una metodologia semplificata. Contestualmente al suddetto provvedimento, l'Unione europea ha emanato altre due direttive in materia di requisiti patrimoniali: la direttiva 98/32/CE, che modifica la direttiva sul coefficiente di solvibilita' per quanto concerne la ponderazione dei crediti ipotecari, e la direttiva 98/33/CE, che modifica taluni aspetti della regolamentazione prudenziale di vigilanza. Le citate innovazioni introdotte nella regolamentazione internazionale - con l'eccezione di quelle di cui alla direttiva 98/32/CE, gia' comunicate al sistema nel marzo scorso - sono recepite nella normativa interna con il presente aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza. In particolare: a) viene introdotta nel titolo IV, capitolo 3 (requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato) una "Parte seconda" che disciplina la facolta' delle banche di avvalersi di propri modelli interni per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. Tale facolta' e' subordinata al riconoscimento del modello interno da parte della Banca d'Italia, la quale valuta la sussistenza di criteri minimi, sia qualitativi sia quantitativi, in grado di garantire un calcolo sufficientemente accurato dei requisiti patrimoniali; b) viene modificata la Parte prima del medesimo capitolo-concernente la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali - al fine di considerare anche il rischio di posizione su merci e di introdurre nuove metodologie per la valutazione delle opzioni; c) vengono apportate modifiche alla disciplina sul coefficiente di solvibilita' (Titolo IV, capitolo 2) e a quella sulla concentrazione dei rischi (Titolo IV, capitolo 5), al fine di ridurre al 20 per cento la ponderazione delle esposizioni nei confronti delle imprese di investimento; a) inoltre, viene previsto l'obbligo di applicare il metodo del valore corrente per il calcolo del rischio di controparte su contratti derivati su tassi di interesse e di cambio; e) infine, vengono inglobate nelle istruzioni le regolamentazioni - gia' comunicate al sistema con lettere rispettivamente del giugno 1998 e del marzo 1999 - inerenti agli strumenti innovativi di capitale (preference shares) e all'estensione della ponderazione del 50 per cento ai crediti ipotecari su immobili non residenziali, alle operazioni di leasing su immobili destinati ad uso professionale, agli strumenti finanziari garantiti da crediti ipotecari. Relativamente alle preference shares, la regolamentazione e' stata modificata per tenere conto anche della decisione del Comitato di Basilea dell'ottobre 1998; in particolare, e' stato previsto che, nel caso di perdite che determinino una riduzione del requisito patrimoniale minimo complessivo al di sotto del 5%, la banca puo' utilizzare i titoli per assorbire le perdite stesse. Le modifiche di cui ai punti a) ed e) entrano in vigore con decorrenza immediata; quelle di cui ai punti b), e) e d) entrano in vigore a partire dalla segnalazione che si riferisce al 31 dicembre 2000. Il recepimento delle menzionate norme ha dato luogo a nuove versioni dei capitoli 1, 2, 3 e 5 del Titolo IV delle istruzioni di vigilanza i quali, data la rilevanza delle materie trattate, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.