IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera E), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Vista  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla
Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n.
62,  con  la  quale  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31  ottobre 1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1  della  legge  n.  608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di  cui all'art. l della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma
l7,  lettera  E),  della  legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
Art.  1.    Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25,
punto  b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,
comma 198,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23  maggio  1997,  n. 135, dell'art. 1,
comma 1,   lettera  A),  del  decreto-legge  8 aprile  1998,  n.  78,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e
dell'art.  45,  comma  17, lettera E), della legge 17 maggio 1999, n.
144,  e'  prorogata  la  concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2
agosto  1996, con effetto dal 1o marzo 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pirelli  Cavi,  con  sede in
Milano,  unita'  di  Siracusa,  per  un  massimo di ottantatre unita'
lavorative per il periodo dal 1o novembre 1999 al 31 dicembre 1999.