L'AUTORITA'
  Nella  riunione  della  commissione  per  i  servizi e prodotti del
1o marzo 2000;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina
delle  campagne  elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 22 febbraio
2000;
  Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43,
sull'elezione  dei  consigli  delle  regioni  a statuto ordinario, la
legge  costituzionale  22 novembre  1999, n. 1, recante "Disposizioni
concernenti  l'elezione diretta del presidente della giunta regionale
e  l'autonomia statutaria delle regioni" e la legge 25 marzo 1993, n.
81,  concernente  "Elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia,  del  consiglio  comunale  e  del consiglio provinciale" e
successive modificazioni;
  Rilevato  che  per  il  giorno 16 aprile 2000 sono state fissate le
elezioni  dei  consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a
statuto ordinario;
  Rilevato  altresi'  che  per  la  stessa data sono state fissate le
elezioni   degli   organi   dei  comuni  e  delle  province  elencati
nell'allegato A alla presente delibera;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
  1.  Dalla  data  di  convocazione delle elezioni dei consigli e dei
presidenti  delle  giunte  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  il
complesso degli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale  dedica  alla  comunicazione  politica nelle forme previste
dall'art.  4,  comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune
politiche,    dibattiti,    tavole    rotonde,    presentazione    in
contraddittorio  di candidati e programmi politici, interviste e ogni
altra  forma  che  consenta  il confronto tra posizioni politiche e i
candidati in competizione - e' ripartito come segue:
    a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi  elettorali e quella di presentazione delle candidature, per i
programmi  riferiti  ad  ambiti  regionali  o  locali, gli spazi sono
attribuiti  per  il  novanta  per cento ai soggetti politici presenti
nelle  assemblee  da  rinnovare  tenendo  conto della consistenza dei
rispettivi gruppi e garantendo loro comunque almeno una presenza. Per
il  restante  dieci per cento sono attribuiti in maniera paritaria ai
soggetti  politici  che,  ancorche'  non  presenti nelle assemblee da
rinnovare,  siano  rappresentati  nel Parlamento europeo o in uno dei
due  rami  del Parlamento nazionale. Per i programmi di comunicazione
politica riferiti all'ambito nazionale il riparto degli spazi avviene
con  gli stessi criteri tra i soggetti politici la cui rappresentanza
nelle assemblee regionali da rinnovare trovi una proiezione in quella
parlamentare nazionale o europea;
    b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, gli spazi
dedicati  alla competizione in una singola regione vengono assegnati,
ogni due settimane, per meta', ai fini di una ripartizione paritaria,
tra  le  liste  presenti  in circoscrizioni che interessino almeno un
quarto  degli  elettori  chiamati  alla  consultazione  nella  stessa
regione  e  per  l'altra  meta',  sempre  ai fini di una ripartizione
paritaria, fra le coalizioni che abbiano presentato un candidato alla
presidenza  della  medesima regione, fatta salva l'eventuale presenza
di   soggetti  politici  rappresentativi  di  minoranze  linguistiche
riconosciute.  Nell'ipotesi  in  cui  la  comunicazione  politica sia
riferita  all'ambito nazionale, il riparto degli spazi tra i soggetti
politici    avviene   in   base   ai   criteri   predetti,   riferiti
rispettivamente  alle liste e alle coalizioni presenti in regioni che
rappresentino  almeno  un  quarto  del totale degli elettori chiamati
alla consultazione.