L'AUTORITA' Nella riunione della commissione per i servizi e prodotti del 1o marzo 2000; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000; Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni" e la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e successive modificazioni; Rilevato che per il giorno 16 aprile 2000 sono state fissate le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario; Rilevato altresi' che per la stessa data sono state fissate le elezioni degli organi dei comuni e delle province elencati nell'allegato A alla presente delibera; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, il complesso degli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione - e' ripartito come segue: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di presentazione delle candidature, per i programmi riferiti ad ambiti regionali o locali, gli spazi sono attribuiti per il novanta per cento ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi e garantendo loro comunque almeno una presenza. Per il restante dieci per cento sono attribuiti in maniera paritaria ai soggetti politici che, ancorche' non presenti nelle assemblee da rinnovare, siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale. Per i programmi di comunicazione politica riferiti all'ambito nazionale il riparto degli spazi avviene con gli stessi criteri tra i soggetti politici la cui rappresentanza nelle assemblee regionali da rinnovare trovi una proiezione in quella parlamentare nazionale o europea; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, gli spazi dedicati alla competizione in una singola regione vengono assegnati, ogni due settimane, per meta', ai fini di una ripartizione paritaria, tra le liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione nella stessa regione e per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, fra le coalizioni che abbiano presentato un candidato alla presidenza della medesima regione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. Nell'ipotesi in cui la comunicazione politica sia riferita all'ambito nazionale, il riparto degli spazi tra i soggetti politici avviene in base ai criteri predetti, riferiti rispettivamente alle liste e alle coalizioni presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.