IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Considerato  che,  in  relazione alla totale gratuita' dei libri di
testo  nella  scuola  elementare  prevista  dall'articolo  156, primo
comma,  del  decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, il prezzo
massimo  complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare
e'  gia'  fissato  mediante  individuazione  del  prezzo  massimo dei
singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla religione
ed alla lingua straniera;
  Udito  il  Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al
libro  di  testo  istituito  con  decreto  ministeriale  n.  168  del
27 maggio  1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131,
54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8
marzo 1999;
  Udito  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso in data 28 settembre 1999;
  Udito  il  parere  interlocutorio  della Sezione consultiva per gli
atti  normativi  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza del
20 settembre 1999;
  Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
  Sentiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica espressi nelle sedute del
30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articoli 17, comma 3,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
Approvazione  delle  norme  e avvertenze tecniche per la compilazione
del  libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri
per  la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.
                               Art. 1.
  1. Sono   approvate   le   norme   e  avvertenze  tecniche  per  la
compilazione   del   libro   di  testo  da  utilizzare  nella  scuola
dell'obbligo  a  decorrere  dall'anno scolastico 2000-2001, contenute
nell'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              "3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da
          adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate nel rispetto
          della  libera  concorrenza  tra  gli editori, le norme e le
          avvertenze  tecniche per la compilazione del libro di testo
          da   utilizzare   nella  scuola  dell'obbligo  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
          dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
          complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
          anno,  da  assumere  quale  limite  all'interno del quale i
          docenti debbono operare le proprie scelte".
              - La  legge  20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
          urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si   riporta   l'art.   156,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              "1.  Agli  alunni  delle  scuole  elementari, statali o
          abilitate  a  rilasciare  titoli  di  studio  aventi valore
          legale,  i  libri  di  testo, compresi quelli per i ciechi,
          sono  forniti  gratuitamente  dai comuni, secondo modalita'
          stabilite   dalla   legge   regionale,  ferme  restando  le
          competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".