IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerato che, in relazione alla totale gratuita' dei libri di
testo nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo
comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare
e' gia' fissato mediante individuazione del prezzo massimo dei
singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla religione
ed alla lingua straniera;
Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al
libro di testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del
27 maggio 1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131,
54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8
marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso in data 28 settembre 1999;
Udito il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
20 settembre 1999;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del
30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articoli 17, comma 3,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione
del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri
per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.
Art. 1.
1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola
dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, contenute
nell'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da
adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate nel rispetto
della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le
avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo
da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
anno, da assumere quale limite all'interno del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte".
- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l'art. 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi,
sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita'
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".