IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge n. 349/1986 recante "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente "Nuovi
interventi in campo ambientale";
Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che
individua, tra gli altri, l'area industriale di Venezia (Porto
Marghera) come intervento di bonifica di interesse nazionale e che
dispone, altresi', che gli ambiti compresi negli interventi di
interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente,
sentiti i comuni interessati;
Viste le risultanze delle riunioni, tenutesi in data 18 giugno 1999
e in data 11 ottobre 1999 rispettivamente presso la sede del
consiglio regionale del Veneto e presso la provincia di Venezia,
nelle quali erano state individuate tutte le aree inquinate del
comune di Venezia;
Vista la nota della provincia di Venezia, protocollata dal
Ministero dell'ambiente - Servizio ARS con il n. 18857 del 21 ottobre
1999, con la quale e' stata tra-smessa al Ministero la proposta di
perimetrazione, che comprende le aree industriali di Porto Marghera,
nelle quali sono state svolte attivita' chimiche, petrolchimiche,
metallurgiche, elettrometallurgiche e meccaniche, e altre aree
inquinate del comune di Venezia;
Vista la nota del servizio ARS n. 18859/ARS/DI/R del 21 ottobre
1999 con la quale e' stata trasmessa al comune di Venezia la suddetta
proposta di perimetrazione;
Viste le note del comune di Venezia n. 8177 del 4 novembre 1999 e
n. 848 del 14 febbraio 2000, concernenti la perimetrazione;
Considerate le evidenze di inquinamento dei sedimenti del tratto di
laguna prospiciente l'area industriale di Porto Marghera e dei canali
industriali;
Considerato che all'interno dell'area perimetrata, sara' eseguita
l'attivita' di caratterizzazione al fine di accertare le effettive
condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali
ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga
una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario
l'allargamento del perimetro;
Decreta:
Art. 1.
1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa
in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di
monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio
indicato nella cartografia in scala 1:100.000, allegata al presente
decreto. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso
il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione
Veneto.
Il perimetro puo' essere modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una
possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.