IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996,
relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei
consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE
relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci
pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica
con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita'
giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il
carico o lo scarico di merci pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante
dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona
designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare
le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di
cui all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato
A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada,
e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e
successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Diposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996
e' stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
"Il nuovo codice della strada".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle
premesse
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
vedi nelle note alle premesse.