IL MINISTRO DELL'INTERNO
                            d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  55,  comma  2,  della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive  modifiche  ed  integrazioni  che,  per province e comuni,
fissa  al  31 dicembre  il  termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione  per l'anno successivo e che lo stesso termine puo' essere
differito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, d'intesa con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  e  successive  modifiche ed integrazioni, in forza del quale
alle  province,  ai  comuni,  alle unioni di comuni ed alle comunita'
montane  si  applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2,
della legge n. 142 del 1990;
  Visto  l'art.  30,  comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
secondo  il  quale  il termine previsto per deliberare le tariffe, le
aliquote  d'imposta  per  i  tributi  locali  e per i servizi locali,
compresa  l'aliquota  dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3,
del   decreto   legislativo   28 settembre   1998,   n.  360,  e  per
l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data
di approvazione del bilancio di previsione;
  Premesso che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del  15 dicembre  1999  il  termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione per l'anno 2000 di province, comuni e comunita' montane e'
stato differito al 29 febbraio 2000;
  Considerato  che  la  generalita'  degli  enti locali non ha ancora
approvato  le  modifiche  ai  regolamenti  disciplinanti  le  entrate
proprie  e che di conseguenza non ha completato la manovra tariffaria
e tributaria sui seguenti aspetti:
    applicazione   dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone   fisiche   prevista   dall'art.   1,  comma 3,  del  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
    applicazione    dell'addizionale    all'imposta    sul    consumo
dell'energia  elettrica  prevista  dall'art. 10, comma 9, della legge
13 maggio 1999, n. 133;
    definizione  delle  tariffe  della  tassa  per lo smaltimento dei
rifiuti  solidi  urbani  al fine di attuare una progressiva copertura
totale  dei costi del servizio in vista della futura applicazione del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Considerato  che  province  e  comuni non hanno ancora dati certi e
definitivi   in   ordine  alle  spese  per  il  personale  scolastico
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliare (ATA) da trasferire nei ruoli
del  personale  statale  rilevanti  ai  fini  della  decurtazione dei
trasferimenti erariali;
  Ritenuto  che  la  definizione delle problematiche evidenziate sono
rilevanti   ai   fini   della  esatta  determinazione  delle  risorse
finanziarie  disponibili  e  che  quindi  appare urgente e necessario
prorogare  il  termine per la deliberazione dei bilanci di previsione
dell'anno  2000  per  procedere  ad  una  programmazione  finanziaria
veritiera ed attendibile;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
                              Decreta:
  Il  termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno
2000  di  province,  comuni,  unioni di comuni e comunita' montane e'
differito al 31 marzo 2000.
    Roma, 28 febbraio 2000

                                   Il Ministro dell'interno
                                             Bianco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Amato