IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare
l'art.  1, che prevede che il Ministro della sanita', d'intesa con la
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotti un programma su base
nazionale  per  la  realizzazione,  in  ciascuna  regione e provincia
autonoma,   in   coerenza  con  gli  obiettivi  del  Piano  sanitario
nazionale, di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
consentire  un'agevole  accessibilita'  da parte dei pazienti e delle
loro  famiglie,  dedicate  all'assistenza  palliativa  e  di supporto
prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da patologia neoplastica
terminale  che  necessitano  di  cure  finalizzate  ad assicurare una
migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  16,  comma  3, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  2,  comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1998;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 5 agosto 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  adottato il programma su base nazionale, di cui all'art. 1,
comma  1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   26 febbraio   1999,  n.  39  per  la
realizzazione,  in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza
con  gli  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  di una o piu'
strutture  di cui all'Allegato 1, con ubicazione territoriale tale da
consentire  un'agevole  accessibilita'  da parte dei pazienti e delle
loro  famiglie,  dedicate  all'assistenza  palliativa  e di supporto,
prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da patologia neoplastica
terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e
ai loro familiari una migliore qualita' della vita.
  2.  Le strutture di cui al comma 1 sono parte integrante della rete
di  assistenza  ai  pazienti  terminali,  costituita  da servizi e da
attivita' territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle
cure palliative.