IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, ed in particolare l'art. 1, che prevede che il Ministro della sanita', d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 1999; Decreta: Art. 1. 1. E' adottato il programma su base nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o piu' strutture di cui all'Allegato 1, con ubicazione territoriale tale da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualita' della vita. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono parte integrante della rete di assistenza ai pazienti terminali, costituita da servizi e da attivita' territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative.