IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato
A);
Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo
1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi
da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;
E m a n a:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende
per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la
legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n.
438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio
1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo
1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del
1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio
1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi
in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17
marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla
stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli
strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code
on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18)
dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di
sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of
High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima
dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare
(Global Maritime Distress and Safety System), definito nel
capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici
passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita
alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti
piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da
passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali
marittimi delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento
corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30
del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti
nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che
si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di
emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente
stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione
in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della
massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il
minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per
i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato
I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento
all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal
limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla
faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del
timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della
chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve
essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39
della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al
bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia
superiore del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte
completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi
permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella
parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture
praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura
permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo'
essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non
stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura
stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno
Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o
viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e
verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un
altro porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi
possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo
specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture
portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte
integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da
elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area
protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o
artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o
da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni
delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti
una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella
di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo
dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato
periodo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1998".
- L'allegato A cosi' recita:
"(Omissis).
"98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri.
(Omissis)".
- La direttiva 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo
1998, e' stata pubblicata nella G.U.C.E. L144 del 15
maggio 1998.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla
convenzione internazionale 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla
firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
"Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777, reca: "Esecuzione della Convenzione
internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a
Londra il 5 aprile 1966".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca: "Regolamento di sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1997, n. 293, concerne: "Regolamento recante norme per
la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione
nazionale o minore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, concerne: "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo".
Note all'art. 1:
- Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle
premesse.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana
in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio
1978, e loro esecuzione".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1968, n. 777, vedi note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1984, n. 968, reca: "Esecuzione della risoluzione
A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti
alla convenzione internazionale del5 aprile 1979, sulle
linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI)
del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla
convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata".
- L'avviso di entrata in vigore della risoluzione IMO
MSC 36 (63) "Codice internazionale di sicurezza per le
unita' veloci" HSC (High Speed Craft), adottata il
20 maggio e resa esecutiva dal capitolo X della
convenzione SOLAS a far data dal 1o gennaio 1996, giusta
quanto previsto dallo stesso capitolo, e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 28 febbraio 1996.
- L'avviso di entrata in vigore degli emendamenti al
Capitolo IV della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83, in
materia di Global maritime distress and safety system,
adottati con risoluzione n. 1 dell'8 novembre 1988 dalla
Conferenza IMO dei Governi contraenti la Convenzione
SOLAS 74/83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 14 marzo 1992, n. 62,
supplemento ordinario n. 53
- Il testo della regola 1 del Capitolo X della gia'
citata Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare e' il seguente:
"Regola 1 - (Definizioni). Agli effetti del presente
capitolo:
1. "Codice per le unita' veloci (HSC Code) e' il Codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code of Safety for High Speed Craft -
Volume di carena) corrispondente al galleggiamento di
progetto (m3).
3. L'espressione "Unita' costruita significa un'unita'
la cui chiglia venga impostata o che si trovi in un
equivalente stato di avanzamento della costruzione.
4. L'espressione "equivalente stato di avanzamento
della costruzione significa lo stato in cui:
1. inizia la costruzione identificabile con un'unita'
specifica; e
2. e' iniziata, per quell'unita', la sistemazione di
posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa di
tutto il materiale strutturale assumendo il minore di
tali due valori".
- Il paragrafo 1.4.30 del citato Codice per le unita'
veloci (HSC Code) e' il seguente:
"1.4.30. "Velocita' massima e' la velocita' raggiunta
alla massima potenza continuativa di propulsione, per la
quale l'unita' e' certificata, al peso operativo massimo
ed in acque tranquille".
- La regola 39 della "Convenzione internazionale del 5
aprile 1979, sulle linee di massimo carico", definisce e
disciplina la minima altezza di prora.
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3 di detto
decreto e' il seguente:
"Art. 3 (Riconoscimento) - 1. Il Ministero dei
trasporti e della navigazione, sentito il Ministero
dell'ambiente per la materia di propria competenza,
riconosce gli organismi che si conformano ai criteri
all'allegato 3.
2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento
presentano istanza al Ministero dei trasporti e della
navigazione secondo le modalita' e le procedure
determinate con decreto del Ministero dell'ambiente, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
comunica alla commissione e agli Stati membri
dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il
riconoscimento ai sensi del presente articolo".