Agli  enti proprietari delle strade
                                  Agli   enti   concessionari   delle
                                  strade      e,  per  conoscenza: Al
                                  Ministero dell'interno Al Ministero
                                  dei trasporti e della   navigazione
  Il  recente  gravissimo  incendio  verificatosi  all'interno  della
galleria  del  Monte Bianco ha evidenziato la necessita' di impartire
piu'   precise   disposizioni   relativamente  alla  sicurezza  della
circolazione  dei  veicoli  all'interno  delle gallerie stradali, con
particolare   riferimento   ai   veicoli  che  trasportano  materiali
pericolosi,  come  definiti  dall'art.  168  del  decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  In  tale articolo, che disciplina in linea generale il trasporto su
strada   dei  materiali  pericolosi,  sono  considerati  tali  quelli
appartenenti  alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo   al  trasporto  internazionale  su  strada  (ADR).  Accordo
ratificato  dall'Italia  con  la  legge  12 agosto  1962,  n. 1839, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Ferme  restando  tutte  le disposizioni stabilite dal suddetto art.
168,  dai corrispondenti articoli regolamentari, dai relativi decreti
attuativi  e  dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 di attuazione
della  direttiva  comunitaria 94/55/CEE, con la presente circolare si
intende  affrontare  la  specifica  problematica  del  trasporto  dei
materiali  pericolosi  all'interno  delle gallerie stradali, anche in
relazione  alle  loro  caratteristiche  geometriche  e funzionali, ai
flussi di traffico ed alla dotazione di impianti di sicurezza.
  Le   presenti   direttive   vengono   impartite  nelle  more  della
definizione  di  norme  geometriche e funzionali per la costruzione e
l'adeguamento  delle  gallerie  stradali  e  dei relativi impianti di
sicurezza,  sia  per  dare  una  tempestiva risposta alle esigenze di
sicurezza evidenziate dai recenti incidenti, sia per avviare una fase
conoscitiva   sugli  effettivi  livelli  di  rischio  delle  gallerie
inserite lungo la rete stradale italiana.
  A   tal   fine  occorre,  in  via  preliminare,  procedere  ad  una
descrizione   tecnica   delle  caratteristiche  geometriche  di  ogni
galleria   inserita   nella   rete  di  competenza  di  ciascun  ente
proprietario o concessionario di strade, nonche' degli impianti e dei
dispositivi  di  sicurezza  delle  gallerie medesime, compilando, per
ciascuna  di  esse,  il modello di scheda allegato (all. 1), utile ai
fini  di  una  classificazione  articolata in funzione dei livelli di
rischio.  Le  suddette  schede,  firmate  dal  tecnico  responsabile,
dovranno  essere  inviate,  entro  il  31 marzo 2000, all'Ispettorato
generale  per  la circolazione e la sicurezza stradale, unitamente ad
una  cartografia  nella  quale  deve  essere  evidenziata  la rete di
competenza dell'ente e la localizzazione di ciascuna galleria.
  In merito ai provvedimenti attinenti alla circolazione, si richiama
la  facolta'  degli  enti  proprietari  o  concessionari di strade di
limitare  la  circolazione  o  di  imporre specifiche prescrizioni ai
veicoli   che  trasportano  determinati  materiali  pericolosi,  come
definiti  dal  gia'  citato  art.  168  del  decreto  legislativo  n.
285/1992,  in relazione alle caratteristiche geometriche e funzionali
delle  gallerie,  ai flussi di traffico (T.G.M.) ed alla dotazione di
impianti di sicurezza. Nel caso si rendessero necessari provvedimenti
di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie
di  materiali  pericolosi, tale necessita' dovra' essere segnalata ai
prefetti  interessati  affinche' individuino l'esistenza di eventuali
percorsi   alternativi,   il  livello  di  rischio  degli  stessi  e,
conseguentemente,   adottino   ai   sensi   dell'art.  6  i  relativi
provvedimenti.
  Le  suddette  limitazioni  dovranno  essere  rese  note  sul  luogo
mediante  la  segnaletica  prevista  dall'art.  117  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 495/1992 e rappresentata dalle figure
63, 64a e 64b e da pannelli integrativi.
  Inoltre,  per le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a
2000 m  bidirezionali,  deve essere imposta una distanza di sicurezza
tra  i veicoli di meno 100 m durante la marcia mediante il segnale di
cui  all'art.  116  ed  alla  figura II 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495/1992.
  In  relazione  ai  rischi  conseguenti  alle  manovre  di  sorpasso
all'interno    delle    gallerie   stradali,   rischi   legati   alle
caratteristiche   geometriche  ed  alle  condizioni  di  visibilita',
ciascun   ente  proprietario  o  concessionario  dovra'  valutare  la
necessita' di disporre il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa
a  pieno  carico  superiore  ad  un  determinato  limite (3,5 o 7,5 a
seconda  delle  necessita')  e,  ove  necessario, per tutti gli altri
veicoli.
  Inoltre gli enti proprietari dovranno effettuare verifiche tecniche
relative  alle  distanze di visuale libera nonche' alla geometria del
tracciato  e  della sezione trasversale della galleria, determinando,
ove  necessario,  i  relativi  limiti  di  velocita'  nella  galleria
medesima e nella zona di approccio alla stessa.
  Fermo  restando il disposto dell'art. 77 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 495/1992 che richiede l'adozione di progetti di
segnalamento  per ciascun itinerario stradale, si richiamano gli enti
proprietari  e  concessionari  di strade sulla esigenza di curare con
particolare  attenzione  la parte del suddetto progetto relativa alle
gallerie stradali ed alle zone di approccio alle stesse.
  Analogamente   si   richiama   l'attenzione   degli   stessi   enti
sull'esigenza  di segnalare la presenza di tutte le gallerie stradali
con  il segnale "galleria", di cui all'art. 135 ed alla figura II 316
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 495/1992, nonche' di
posizionare  adeguatamente,  sin  dalle  zone  di  approccio, tutti i
segnali  verticali ed orizzontali che interessano le gallerie stesse.
In   particolare,   per  la  segnaletica  orizzontale  devono  essere
utilizzate strisce continue oblique di colore bianco, di raccordo, in
dipendenza  di eventuali variazioni della larghezza della carreggiata
tra zone di approccio e zone di galleria, come previsto dall'art. 142
del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.
  Considerato che il primo elemento di rischio nella circolazione dei
veicoli  all'interno  delle  gallerie stradali e' rappresentato dalla
scarsa  visibilita',  gli  enti proprietari o concessionari di strade
devono   provvedere   a  verificare  entro  il  31 gennaio  2000,  la
rispondenza   alle   raccomandazioni  CIE  88/90  degli  impianti  di
illuminazione delle gallerie stradali che si trovano lungo la rete di
propria  competenza.  In  caso  di  accertata scarsa visibilita', ivi
compreso  il  caso di mancanza assoluta di impianti di illuminazione,
gli  stessi  dovranno  essere  adeguati alle suddette raccomandazioni
entro  il  31 dicembre  2000.  Inoltre,  entro  lo  stesso termine, i
rivestimenti  delle  pareti laterali delle gallerie stradali dovranno
essere  resi  di  colore  chiaro. Sara' cura degli enti proprietari e
concessionari  di strade assicurare nel tempo il mantenimento di tale
colorazione.
  In  ogni  caso,  tutte le gallerie stradali di lunghezza maggiore o
uguale  a  1000 m  in  ambito extraurbano e a 500 m in ambito urbano,
dovranno  essere  attrezzate,  entro  il  31 dicembre  2000,  con  le
seguenti dotazioni minime di impianti di sicurezza:
    colonnine SOS foniche, collocate in corrispondenza delle piazzole
di sosta di emergenza;
    pannelli    segnaletici   luminosi   di   pericolo,   posizionati
opportunamente  in  relazione  alla  sezione  della  galleria  ad una
distanza non inferiore a 500 m, e comunque in relazione all'andamento
planoaltimetrico  della galleria, e ripetuti prima dell'imbocco della
galleria  in  posizione  tale da garantire la distanza di visibilita'
prevista  per la segnaletica di preavviso ed in corrispondenza di una
piazzola di sosta;
    eventuale integrazione con impianti semaforici;
    estintori  da  collocare nella medesima posizione delle colonnine
foniche;
    idranti  con  bocchette  UNI  45,  ogni 200 m, limitatamente alle
gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m.
  Per  tutte  le  gallerie  di  lunghezza maggiore o uguale a 1000 m,
entro il 31 dicembre 2000, ciascun ente proprietario o concessionario
di  strade  dovra'  inoltre segnalare all'Ispettorato generale per la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale l'avvenuto inserimento della
presenza  del rischio in galleria nel piano provinciale di protezione
civile  di  cui  all'art. 14 della legge n. 225/1992. Per le gallerie
presidiate  o  dotate  di  centro di controllo dovra' altresi' essere
redatto  un  manuale  di  sicurezza  di cui al decreto legislativo n.
626/1994, per il personale dipendente dell'ente proprietario operante
nella   galleria,   contenente   l'individuazione,   l'analisi  e  la
valutazione di tutti i potenziali rischi connessi all'esercizio della
galleria, secondo criteri idonei a valutare la frequenza degli eventi
e  la  relativa  gravita'  in base alla stima di danni potenziali. In
conformita', per ciascun centro e per ciascuna condizione ipotizzata,
dovra'  essere  garantito  il  numero  di uomini e di mezzi di cui si
richiede  l'impiego,  individuando  mansioni e tempi previsti per gli
interventi e le modalita' di coordinamento.
  In  relazione  ai  cantieri stradali per lavori o per interventi di
manutenzione  da  realizzare  all'interno  delle gallerie stradali si
richiama  l'attenzione  degli  enti  proprietari  o  concessionari di
strade  sull'assoluta necessita' che il segnalamento di tali cantieri
avvenga  con  congruo  anticipo rispetto all'imbocco della galleria e
che  eventuali restringimenti o cambi di carreggiata siano realizzati
prima  dell'imbocco  della  galleria  mediante  un  idoneo  piano  di
segnalamento;  qualora  il  susseguirsi  di  piu'  gallerie non renda
disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo potra'
essere realizzato anche in galleria con ogni piu' opportuna cautela e
comunque   con   un   adeguato   miglioramento  delle  condizioni  di
visibilita'.
  La  presente  circolare, previa registrazione alla Corte dei conti,
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 2