IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Vista da ultima l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1999; Vista la nota n. 3794/C.D. del 9 dicembre 1999 con la quale il prefetto di Bari delegato nel riferire in ordine allo stato di attuazione degli interventi in materia di tutela delle acque, fa presente che per poter appaltare gli ulteriori interventi ha necessita' di ulteriori strumenti operativi; Considerata la grave situazione di rischio per la popolazione derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in tutto il territorio regionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale nel settore della gestione delle acque determinatasi nella regione Puglia e' stato prorogato fino al 30 giugno 2000; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti urbani, speciali anche pericolosi nella regione Puglia e' stato anch'esso prorogato fino al 30 giugno 2000; Viste le note dei prefetti delle province della regione Puglia, con le quali viene resa nota l'attivita' svolta dagli stessi e dalle quali si evince la necessita' di continuare ad assicurare la titolarita' e la gestione pubblica delle discariche quale garanzia di trasparenza di gestione, di vigilanza e controllo per fronteggiare e/o prevenire eventuali fenomeni illeciti nel settore; Considerato, inoltre, che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha rilevato che la gestione attuale dei rifiuti nella regione Puglia risulta essere gestita in modo carente; Vista la relazione della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse del 25 ottobre 1999, n. 35; Viste le relazioni del 14 e 29 dicembre 1999 e del 24 gennaio 2000 con le quali il presidente della giunta regionale della Puglia, in veste di commissario delegato in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della precedente ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, riferisce sullo stato di attuazione del programma di emergenza per la gestione dei rifiuti nella regione Puglia e formula proposte per il completamento del sistema impiantistico necessario al superamento dello stato di emergenza; Ritenuto indispensabile accelerare la realizzazione delle attivita' di raccolta differenziata, di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili, nonche' del sistema per la produzione e l'utilizzo di combustibile derivato dai rifiuti urbani residuali dopo la raccolta differenziata oltre che continuare ad assicurare corrette forme di smaltimento dei rifiuti anche negli impianti esistenti; Sentito il presidente della regione Puglia; Su proposta del Ministro dell'ambiente, Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Bari e' nominato commissario delegato. Allo stesso prefetto sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri per la gestione dell'emergenza rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati nella regione Puglia, gia' conferiti al presidente della giunta regionale della Puglia con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999. Il prefetto di Bari subentra in tutte le attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale. 2. Sono inoltre prorogati, fino al termine dello stato di emergenza, i poteri in materia di tutela delle acque gia' conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999. 3. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di trenta unita' dotate di specifiche professionalita', scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1986, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.