IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 dicembre  1999,  che  delega  le  funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Vista  da ultima l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1999;
  Vista  la  nota  n.  3794/C.D.  del 9 dicembre 1999 con la quale il
prefetto  di  Bari  delegato  nel  riferire  in  ordine allo stato di
attuazione  degli  interventi  in  materia  di tutela delle acque, fa
presente   che  per  poter  appaltare  gli  ulteriori  interventi  ha
necessita' di ulteriori strumenti operativi;
  Considerata  la  grave  situazione  di  rischio  per la popolazione
derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in
tutto il territorio regionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 dicembre  1999,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione  socio-economico-ambientale  nel  settore  della  gestione
delle  acque  determinatasi  nella  regione Puglia e' stato prorogato
fino al 30 giugno 2000;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del 29 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nel
settore  della gestione dei rifiuti urbani, speciali anche pericolosi
nella  regione  Puglia e' stato anch'esso prorogato fino al 30 giugno
2000;
  Viste le note dei prefetti delle province della regione Puglia, con
le  quali  viene  resa  nota  l'attivita' svolta dagli stessi e dalle
quali  si  evince  la  necessita'  di  continuare  ad  assicurare  la
titolarita' e la gestione pubblica delle discariche quale garanzia di
trasparenza  di  gestione,  di vigilanza e controllo per fronteggiare
e/o prevenire eventuali fenomeni illeciti nel settore;
  Considerato,   inoltre,  che  il  nucleo  operativo  ecologico  dei
carabinieri  ha  rilevato  che  la gestione attuale dei rifiuti nella
regione Puglia risulta essere gestita in modo carente;
  Vista  la  relazione  della  commissione parlamentare sul ciclo dei
rifiuti  e  sulle  attivita' illecite ad esso connesse del 25 ottobre
1999, n. 35;
  Viste  le relazioni del 14 e 29 dicembre 1999 e del 24 gennaio 2000
con  le  quali  il presidente della giunta regionale della Puglia, in
veste  di  commissario delegato in materia di gestione dei rifiuti ai
sensi   della  precedente  ordinanza  n.  2985  del  31 maggio  1999,
riferisce sullo stato di attuazione del programma di emergenza per la
gestione  dei  rifiuti nella regione Puglia e formula proposte per il
completamento  del  sistema  impiantistico  necessario al superamento
dello stato di emergenza;
  Ritenuto indispensabile accelerare la realizzazione delle attivita'
di   raccolta   differenziata,   di   valorizzazione  delle  frazioni
riutilizzabili, nonche' del sistema per la produzione e l'utilizzo di
combustibile  derivato  dai rifiuti urbani residuali dopo la raccolta
differenziata  oltre  che  continuare ad assicurare corrette forme di
smaltimento dei rifiuti anche negli impianti esistenti;
  Sentito il presidente della regione Puglia;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente,
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prefetto  di  Bari  e'  nominato commissario delegato. Allo
stesso  prefetto  sono  attribuiti, fino alla scadenza dello stato di
emergenza,  i  poteri per la gestione dell'emergenza rifiuti e per la
bonifica  dei  siti inquinati nella regione Puglia, gia' conferiti al
presidente  della  giunta  regionale  della Puglia con l'ordinanza n.
2985  del  31 maggio  1999.  Il prefetto di Bari subentra in tutte le
attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale.
  2.   Sono  inoltre  prorogati,  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza,  i  poteri in materia di tutela delle acque gia' conferiti
al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999.
  3.  Il  commissario  delegato, per l'attuazione degli interventi di
cui   al   precedente   comma  1,  costituisce  una  nuova  struttura
utilizzando  fino  a un massimo di trenta unita' dotate di specifiche
professionalita',  scelte  tra  il  personale delle amministrazioni e
degli  enti  di  cui  all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del
27 giugno  1986,  cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico,
un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.