IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  materno  infantile  O.I.R.M.  S. Anna  di Torino in data
18 febbraio     1999,    intesa    ad    ottenere    l'autorizzazione
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di cuore da cadavere a
scopo   terapeutico,   presso   la   divisione   di   cardiochirurgia
dell'ospedale    infantile   "Regina   Margherita",   facente   parte
dell'azienda medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   6 ottobre   1999,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Preso  atto,  altresi',  della comunicazione in data 20 marzo 1998,
indirizzata  al commissario dell'azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna
di  Torino,  con  la  quale  l'assessore  alla  sanita' della regione
Piemonte  si  impegna  ad  attivare  l'istituzione,  nell'ambito  del
programma  di  applicazione del piano sanitario regionale, del centro
di  trapianto  multiorgano  pediatrico,  presso  la precitata azienda
ospedaliera,  in collaborazione con l'azienda ospedaliera S. Giovanni
Battista di Torino;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990,  n. 198, recante modifiche alle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in
data   31 gennaio   2000,   di   limitare   la   validita'  temporale
dell'autorizzazione  fino alle determinazioni che la regione Piemonte
adottera',  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1, della legge 1o aprile
1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera materno infantile O.I.R.M. S. Anna di Torino
e'  autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di cuore da
cadavere  a  scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o  importato
gratuitamente dall'estero.