Ai comuni
                                  Alle province
                                      e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (Anci)
                                  All'unione nazionale delle province
                                  italiane (Upi)
  L'art.   18   della   legge   23 dicembre  1999,  n.  488,  recante
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato  (legge  finanziaria  2000)"  ha  introdotto  rilevanti
innovazioni  in  materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche  (Cosap),  di  cui  all'art.  63  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n.  446, gia' illustrate nella circolare n. 247/E
del  29 dicembre  1999, che vengono ulteriormente approfondite con la
presente circolare.
  Va innanzitutto precisato che le modificazioni introdotte dall'art.
18,  della  legge  finanziaria,  sono entrate in vigore a partire dal
1o gennaio  2000,  e,  pur riguardando direttamente la disciplina del
Cosap,  sono  al  contempo  rilevanti  anche in ordine alla tassa per
l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche (Tosap) di cui al capo II
del  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  per  cui  e'
necessario   affrontare   in  via  preliminare  le  disposizioni  che
riguardano il canone.
A) Le modifiche apportate al Cosap.
  L'art.  18  ha  modificato la lettera f), del comma 2, dell'art. 63
del   decreto   legislativo  n.  446  del  1997,  che  disciplina  le
occupazioni   permanenti   realizzate  con  cavi,  condutture  e  con
qualsiasi  altro  manufatto,  da  aziende  di  erogazione di pubblici
servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita'  strumentali  ai servizi
medesimi.
  Le    disposizioni    innovative    in   questione   si   applicano
automaticamente  a  tale  tipologia di occupazioni, vale a dire senza
che occorra una particolare deliberazione di recepimento della norma.
Tale  intervento  puo' essere comunque opportuno al fine di contenere
in  un  unico  provvedimento  regolamentare tutte le disposizioni che
disciplinano  il  canone attualmente in vigore, provvedendo quindi ad
eliminare  quelle  che  appaiono  superate  a seguito delle modifiche
legislative.
  Per  effetto  delle  nuove  disposizioni  e'  stato definitivamente
abolito  il  criterio  alternativo  di  commisurazione del canone che
avrebbe  consentito  agli enti locali di adottare dall'anno 2000, una
speciale  misura  di  tariffa determinata sulla base di quella minima
prevista  nel  regolamento,  per  ubicazione, tipologia ed importanza
dell'occupazione,  ridotta  non  meno  del  50%. L'unica modalita' di
determinazione  del  canone  per  le  fattispecie  in esame e' quindi
quella   che  risulta  dall'applicazione  della  misura  unitaria  di
tariffa, riferita a due classi di comuni, al numero complessivo delle
utenze  relative  a  ciascuna  azienda  di  erogazione  del  pubblico
servizio.
  La legge finanziaria, nel riformulare il n. 1) della lettera f), ha
altresi'  aumentato  gli  importi  della tariffa che sono attualmente
fissati in:
    L. 1.500 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;
    L. 1.250 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti.
  Si  precisa  che  il  criterio  di determinazione del Cosap, appena
esposto,  si  applica  alle  sole  occupazioni effettuate nel comune,
mentre  per  quelle realizzate sul demanio e patrimonio indisponibile
della  provincia, bisogna far riferimento al n. 2), della lettera f),
che  nella nuova versione prevede che il canone sia determinato nella
misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione dalla misura
unitaria  di  tariffa  stabilita  per il Cosap comunale per il numero
complessivo  delle  utenze  presenti nei comuni compresi nel medesimo
ambito territoriale.
  Naturalmente  non e' dovuto il Cosap nel caso in cui non sussistono
occupazioni  nel territorio provinciale, in quanto non si realizza il
presupposto giuridico per l'applicazione del canone.
  Dovra'  invece  essere corrisposto il canone nella misura minima di
L. 1.000.000,  prevista  dal n. 3), della lettera f), sia nel caso in
cui  l'ammontare  del  Cosap  risulti inferiore a detto importo e sia
nell'ipotesi  in  cui  l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel
territorio  dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso
ambito territoriale.
  Bisogna inoltre sottolineare che i soggetti tenuti al pagamento del
canone  devono  essere  esclusivamente  individuati nelle aziende che
effettuano  in  concreto  le  occupazioni  in  questione, vale a dire
quelle  nei  cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi
che consentono l'occupazione.
  Non  possono  pertanto  considerarsi  assoggettate al pagamento del
Cosap  le  aziende  che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro
manufatto  la cui occupazione e' realizzata da altre societa' che, in
forza  di  apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali
non  sono  tenuti al pagamento del canone perche' non si realizza nei
loro   confronti   il   presupposto   giuridico   che   ne  legittima
l'applicazione.
  Va  altresi' precisato che il concetto di utenza cui fa riferimento
la legge finanziaria e' un parametro generico che puo' non coincidere
con  le  eventuali definizioni contenute in altre disposizioni, quali
quelle  contenute  nell'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19 settembre 1997, n. 318, che ha
approvato  il  codice postale. Ai fini Cosap, infatti,deve intendersi
per  utente  colui  che, in forza di formale atto giuridico, instaura
con  la  societa'  erogatrice il rapporto di fornitura del servizio e
non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso.
  Diverso  e'  il  caso  in  cui  l'utente abbia piu' rapporti con la
medesima  azienda  che  eroga  nei suoi confronti servizi vari, quali
acqua,   gas   e   simili.  In  tale  ipotesi  detta  azienda  dovra'
corrispondere    tanti   canoni   quanti   sono   i   servizi   resi,
indipendentemente  dal  fatto  che  unico sia il soggetto a cui detti
servizi   vengono   forniti,  poiche'  diverse  sono  le  occupazioni
realizzate dall'azienda in questione per assolvere a detti compiti.
  Le  utenze sulla base delle quali deve essere determinato il canone
per  ciascuna  annualita'  sono  quelle  che risultano al 31 dicembre
dell'anno precedente, come stabilisce il successivo punto 5) aggiunto
alla  lettera  f)  in  esame.  Al  fine  di  agevolare  le fasi della
liquidazione  e  del  versamento  del canone, la legge finanziaria ha
previsto  che  il  pagamento  del  Cosap  debba avvenire, in un'unica
soluzione,  entro  il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a
mezzo   di   conto   corrente   postale  -  recante,  quale  causale,
l'indicazione  dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 -
intestato al comune o alla provincia.
  L'esercizio   della   potesta'   regolamentare   generale  prevista
dall'art.  52  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, comporta che
gli  enti  locali possono stabilire termini e modalita' di versamento
diversi  da  quelli  previsti dalla legge finanziaria. In questo caso
pero' l'art. 18 impone una particolare procedura da seguire. Infatti,
entro  il mese di gennaio di ciascun anno, dovra' essere inviata alle
aziende  di  erogazione di pubblici servizi un'apposita comunicazione
contenente  l'indicazione  dei  diversi termini per il versamento del
canone che in ogni caso non devono essere inferiori a novanta giorni,
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
  Occorre infine aggiungere che, a norma del comma 2, dell'art. 18 in
esame,  dall'ammontare  complessivo  del  canone deve essere detratto
l'importo  di  eventuali  altri  canoni  previsti  da disposizioni di
legge,  riscossi  dal  comune  o  dalla  provincia  per  la  medesima
occupazione,  quali,  ad  esempio,  il canone di concessione previsto
dell'art.  27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
il  nuovo  codice  della  strada, o il canone per l'installazione dei
mezzi  pubblicitari (Cimp) di cui all'art. 62 del decreto legislativo
n.  446  del  1997.  Non  si  detraggono  invece  i canoni connessi a
prestazioni di servizi.
  Si  precisa  che  la portata innovativa della disposizione in esame
consiste  nel  fatto  che  la  detrazione  non  e'  prevista  piu' in
relazione  alla  "medesima  concessione" ma e' strettamente correlata
agli oneri che colpiscono la stessa occupazione.
  Questo   criterio   di   detrazione  dei  canoni  risulta  peraltro
compatibile  con  quello  di  determinazione  forfettaria  del  Cosap
stabilito  per  le  occupazioni effettuate con cavi, condutture e con
qualsiasi  altro  manufatto,  da  aziende  di  erogazione di pubblici
servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita'  strumentali  ai servizi
medesimi.
B) Le modifiche apportate alla Tosap.
  Il comma 2, dell'art. 18, della legge finanziaria nel sostituire il
comma  3  dell'art.  63  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, ha
altresi'  stabilito che per la quantificazione della tassa dovuta per
le  occupazioni  permanenti  realizzate  con  cavi,  condutture e con
qualsiasi  altro  manufatto,  da  aziende  di  erogazione di pubblici
servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita'  strumentali  ai servizi
medesimi  di  cui alla lettera f), del comma 2, dello stesso articolo
"si  applicano  gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione
forfetaria  del  canone".  Si devono quindi ritenere estensibili alla
tassa tutte le considerazioni fin qui svolte a proposito del canone.
  Relativamente alle fattispecie interessate alla modifica, si tratta
in  concreto  delle  occupazioni  del  sottosuolo  e  del soprassuolo
stradale  con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione
di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse, nonche' quelle effettuate con seggiovie e funivie di cui
all'art.  46  del  decreto  legislativo  15 novembre  1993, n. 507. I
soggetti che effettuano le occupazioni in questione rientrano infatti
nella  piu'  ampia  e  generica definizione prevista dall'art. 63 del
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e,  quindi,  a partire dal
1o gennaio  2000,  non  devono  piu'  determinare la tassa seguendo i
criteri  contenuti  nell'art.  47  del decreto legislativo n. 507 del
1993,  ma  devono  invece  applicare  quelli  previsti  per la stessa
tipologia di occupazioni in materia di canone.
  Da   quanto   esposto   consegue   che   i  criteri  forfettari  di
determinazione  della Tosap individuati nei commi da 1 a 3, dell'art.
47,  del  decreto  legiaslativo  n.  507  del  1993  devono ritenersi
implicitamente  abrogati con decorrenza dalla predetta data, anche se
continuano  ad essere pienamente applicabili per le annualita' fino a
tutto  il 1999. Cio' avviene, in particolare, sia per la tassa dovuta
per le eventuali variazioni in aumento delle occupazioni verificatesi
nel corso dell'anno 1999, sia per gli avvisi di accertamento relativi
alle  annualita'  che vanno dal 1997 fino al 1999, che non sono stati
ancora notificati.
  Conservano  invece vigore le disposizioni contenute nei commi 4 e 5
del  suddetto art. 47, relative rispettivamente ai contributi che gli
enti  locali  possono imporre per le spese di costruzione di gallerie
sotterranee  per  il passaggio di condutture, cavi ed impianti, ed ai
criteri   di  determinazione  della  tassa  per  le  occupazioni  del
sottosuolo e del soprassuolo aventi carattere temporaneo. Allo stesso
modo  si  rendono applicabili tutte le altre disposizioni del decreto
legislativo  n.  507  del  1993,  che  non siano incompatibili con le
disposizioni  della  legge finanziaria, ivi comprese quelle contenute
nell'art.  49,  lettera  e),  relative alla esenzione dal tributo nel
caso  di  devoluzione  gratuita  all'ente  locale  degli  impianti di
erogazione dei servizi in questione.
  Per  quanto  concerne  i  termini  entro i quali i soggetti passivi
devono  liquidare e versare il tributo si deve osservare che, sebbene
la  disposizione della legge finanziaria sembri limitare l'estensione
della  disciplina  del  Cosap ai soli criteri di determinazione della
tassa,  in  questi  ultimi  si devono comunque far rientrare anche le
norme  di  cui  al  n.  5), della lettera f), del citato art. 63, che
fissano  i  termini di adempimento del canone al 30 aprile di ciascun
anno.  Tali  disposizioni infatti, non possono essere considerate del
tutto estranee ai criteri di determinazione della Tosap dovuta per le
occupazioni  in  questione,  in  quanto  sono  sorrette  dalle stesse
giustificazioni  logiche  che hanno portato a stabilire uno specifico
termine  di  pagamento  per il canone. Per evitare quindi difficolta'
nella  fase  di  liquidazione  del tributo ed il ricorso ad eventuali
conguagli,  anche  il  pagamento  della  Tosap  per le occupazioni in
questione  deve  essere  effettuato,  in un'unica soluzione, entro il
predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.
  Inoltre, la circostanza che si e' di fronte ad un nuovo criterio di
calcolo  della  Tosap,  comporta  che i soggetti in questione debbano
presentare  per l'anno 2000, la denuncia prevista dall'art. 50, comma
3,  del  decreto  legislativo  n.  507 del 1993, precisando il numero
delle  utenze  rispetto alle quali commisurare l'entita' del tributo.
Per  gli  anni successivi, invece, la denuncia dovra' essere di nuovo
presentata  solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel
numero  delle utenze precedentemente dichiarate. Circa il concetto di
utenti,  valgono  in proposito le stesse considerazioni effettuate in
precedenza.
  Per  quanto  riguarda  i  termini  di presentazione della denuncia,
bisogna  far  riferimento  alla  data  del 30 aprile di ciascun anno,
poiche'  l'omogeneizzazione delle norme predisposte per il canone con
quelle  della  tassa, determina di fatto l'inapplicabilita' dell'art.
50,  comma 3,  del decreto legislativo n. 507 del 1993, limitatamente
alla parte in cui fissa il termine di pagamento della Tosap dovuta ai
sensi  dell'art. 46, in generale nel mese di gennaio di ciascun anno,
e,  per  le  variazioni  in aumento verificatesi nel corso dell'anno,
entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  Per  quanto  concerne,  infine,  la  rateazione del pagamento della
tassa prevista dal comma 5-bis, dell'art. 50, del decreto legislativo
n.   507   del  1993,  si  deve  concludere  ugualmente  per  la  sua
inapplicabilita',   in  quanto  la  legge  finanziaria  ha  stabilito
espressamente  che  il pagamento del canone deve avvenire in un'unica
soluzione.  Tutto  cio',  naturalmente  non esclude che l'ente locale
possa  prevedere nel proprio regolamento, termini e modalita' diversi
di  pagamento,  comunque non piu' sfavorevoli per il contribuente; in
questo  caso  si  dovra'  necessariamente  osservare  la  particolare
procedura  prevista  al  riguardo dalle norme della legge finanziaria
innanzi illustrate.

                                        Il direttore generale del
                                        Dipartimento delle entrate
                                                 Romano