IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'organizzazione  mondiale
della  sanita'  riportanti  la  situazione  del  colera  nel  mondo e
l'elenco delle aree dichiarate infette;
  Ritenuto  di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data
31 dicembre 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e  seguenti,  saranno  applicate  ai viaggiatori internazionali, alle
merci  ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato
1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente
aggiornato dall'O.M.S.