IL DIRIGENTE GENERALE
del   Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
  Visti  i  propri decreti in data 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999 che
autorizzano  l'azienda  ospedaliera  "Ospedali Riuniti" di Bergamo ad
effettuare,  rispettivamente,  attivita'  di  trapianto  di fegato da
cadavere,  a  scopo  terapeutico, su pazienti in eta' pediatrica e su
quelli   in  eta'  adulta,  presso  le  sale  operatorie  dell'unita'
operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera medesima;
  Visto il proprio decreto del 13 luglio 1998 che autorizza l'azienda
ospedaliera  "Ospedali  Riuniti" di Bergamo ad espletare le attivita'
di  trapianto  di  fegato  in  eta'  pediatrica,  di  cui  al decreto
ministeriale  10 giugno 1997, anche presso le sale operatorie site al
primo  piano del nuovo quartiere operatorio attivato presso l'azienda
ospedaliera   in   parola,   nonche'   ad   effettuare   la   degenza
post-trapianto   anche   presso   il  reparto  di  terapia  intensiva
pediatrica,   ubicato   al  piano  rialzato  del  medesimo  quartiere
operatorio;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  27 maggio 1992 che autorizza
l'azienda  ospedaliera  "Ospedali  Riuniti"  di Bergamo ad effettuare
attivita'  di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo
terapeutico,   presso   le   sale   operatorie   della  divisione  di
cardiochirurgia della medesima azienda;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "Ospedali  Riuniti"  di  Bergamo in data 15 luglio 1999,
intesa    ad    ottenere   l'autorizzazione   a   poter   utilizzare,
nell'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere,
a  scopo  terapeutico,  sia  in  eta' adulta che pediatrica, i locali
della  terapia  intensiva  dell'unita'  operativa  di cardiochirurgia
insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera di che trattasi;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   2 novembre  1999.  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  che  disciplina  i prelievi di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio  2000 del Ministro della sanita' che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in
data   31 gennaio   2000,   di   limitare   la   validita'  temporale
dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999,
n. 91;
Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni  di  trapianto  di  fegato  da  cadavere,  a  scopo
terapeutico,  in  eta' pediatrica nonche' in quella adulta, di cui ai
decreti  ministeriali  10 giugno 1997 e 9 aprile 1999, possono essere
eseguiti  anche  presso  le  sale  operatorie  ed i locali di terapia
intensiva   dell'unita'  operativa  di  cardiochirurgia  dell'azienda
ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo.