IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,   di  seguito  denominato  testo  unico,  che  prevede  la
definizione  con  direttiva  del  Ministro  dell'interno dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base
dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente
art. 3, comma 1;
  Visto   il   regolamento   di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  di  seguito denominato
regolamento;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3  del  testo  unico  con  decreto del
Presidente  della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica
i  criteri  generali  per la definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2866/98 del Consiglio dell'Unione
europea  in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro
e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  La  presente  direttiva  si applica ai cittadini stranieni come
individuati  dall'art.  1  del  testo unico e definisce i criteri per
quantificare  i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle
condizioni  per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio
del visto, ove previsto.
  2.  Nei  casi  di  ingresso  dello  straniero  per motivi di lavoro
subordinato  ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita'
dei  mezzi  di  sussistenza  e  di  idonea  sistemazione  si  intende
dimostrata  dalla  richiesta  del  datore  di lavoro disciplinata dal
medesimo art. 22.
  3.   La   disponibilita'  dei  mezzi  di  sussistenza  puo'  essere
comprovata  mediante  esibizione  di valuta o fideiussioni bancarie o
polizze  fideiussorie  assicurative  o  titoli di credito equivalenti
ovvero  con  titoli  di  servizi  prepagati o con atti comprovanti la
disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
  4.  Gli  importi monetari fissati nella presente direttiva verranno
annualmente  rivalutati  previa  applicazione  dei parametri relativi
alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base
all'indice  sintetico  dei  prezzi  al  consumo  relativi ai prodotti
alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.