IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la
definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base
dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente
art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato
regolamento;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica
i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione
europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro
e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come
individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per
quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle
condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio
del visto, ove previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita'
dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende
dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal
medesimo art. 22.
3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere
comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o
polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti
ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la
disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno
annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi
alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base
all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti
alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.