Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della
gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono
individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni
separate:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche: per
le relative attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di
cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono
riferite le attivita' protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a
decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione
industria dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico , delle
seguenti gestioni separate:
1) industria:
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui
alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni
di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione
dell'enorme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, nonche' del tasso
di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma del
testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di
cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui
alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con
modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche'
previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuzione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico,
fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al mininale di legge stabilito ai sensi
degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a
situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del
testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL
successivamente al riconoscimento delle prestazioni
conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a
dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita'
delle rendite, non integra gli estremi di un errore
rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi
in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del
datore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli
anni successivi, della loro rideterminazione con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il
settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e
l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione
dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali
dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle
strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione
degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n.
626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti sanno approvati dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i
criteri di priorita' che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle
risorse che annualmente l'Istituto destinera' al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la
revisione periodica dell'elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate
professionali anche quelle non comprese nell'elenco, delle
quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle
rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione
delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amninistrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
il trattamento di revendita a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi
dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla
base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e provati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al Casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata
gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo
di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguanento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari
adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza
all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la
tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
giurisprudenziali consolidati in materia".
- L'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il
seguente:
"Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa,
ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonche' delle persone, comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi quali comportino l'impiego di
tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui al commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
la sistemazione delle frane dei bacini montani, per la
regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
dei canali e il drenaggio in galleria:
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, trainvie, fliovie, teleferiche e funivie o al
loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazionc e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci
o materiali;
9) per l'esercizio di rimasse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto, di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34, regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
concernente norme per la navigazione aerea, convertito
nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne dei coralli, delle perle, e del tonno; della
vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
inflammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125 oC e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi
il trattamento e la lavorazione delle materie estratte,
anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi
o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o
impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
per effetto delle quali sono esposti al pericolo di
infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui
numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone
previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di
lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente
articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita'
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di
aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne
usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
- La lettera e), comma 1, dell'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi'
recita:
"1. La classificazione dei datori di lavoro disposta
dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed
assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti
criteri:
a)-d) (Omissis);
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati".