IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicem-bre 1998, n.
450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39, che prevede la definizione, con atto di indirizzo e
coordinamento, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie, nonche' le
modalita' di verifica dei risultati dell'attivita' svolta, presso le
strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto
prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica
terminale che necessItano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e
ai loro familiari una migliore qualita' di vita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1997;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 23 giugno 1999;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella
riunione del 15 ottobre 1999;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 4 novembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento ed il
relativo allegato 1, che ne costituisce parte integrante.