IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione

  Vista  la  domanda  in data 29 maggio 1992 con la quale la societa'
Rocchetta   S.p.a.,   con  sede  in  Gualdo  Tadino  (Perugia),  zona
industriale sud, localita' Madonna del Piano, ha chiesto la revisione
ai   fini  della  conferma  del  riconoscimento  dell'acqua  minerale
naturale  denominata  "Rocchetta" che sgorga nell'ambito dell'omonima
concessione mineraria sita in comune di Gualdo Tadino (Perugia);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore
di  sanita'  espresso  nella  seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole
affinche'    la    societa'   Rocchetta   S.p.a.   possa   continuare
l'utilizzazione   dell'acqua  minerale  Rocchetta  di  Gualdo  Tadino
(Perugia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in
etichetta  la  seguente  dicitura:  "Puo'  avere  effetto diuretico e
uricurico; indicata nelle diete povere di sodio . Per quanto riguarda
la  richiesta  di  riportare  in  etichetta  la dicitura "ha benefici
effetti  anti-infiammatori  per  la  cute  e  per  la sua idratazione
osserva  che  eventuali documenti effetti al riguardo potranno essere
utilizzati  in  luoghi di trattamento termale. Suggerisce pertanto di
ampliare  la  documentazione  gia' fornita attraverso ulteriori studi
comparativi in situazioni cliniche ben definite";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Rocchetta" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria
sita in comune di Gualdo Tadino (Perugia).