IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
         del Ministero delle politiche agricole e forestali

  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di
un  decreto  con  il  quale  stabilire per ciascuna specie animale il
numero  dei  capi  che  rientra nel limite di cui alla lettera b) del
comma  2  dello  stesso  articolo,  tenuto  conto della potenzialita'
produttiva  dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata;
  Visto  l'art.  78,  comma  2,  del predetto testo unico che prevede
l'emanazione  di  un  decreto  con  il quale stabilire, ai fini della
determinazione  del  reddito  derivante  dall'allevamento  di animali
eccedente  il  limite  di  cui alla lettera b) del comma 2 del citato
art.  29,  il  valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun
capo  allevato  entro  il  limite suindicato, nonche' il coefficiente
moltiplicatore  da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi;
  Visti  gli  articoli  3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della
gestione   finanziaria,   tecnica   ed  amministrativa  in  relazione
all'indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  3 del citato art. 29, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  e'  stabilito per ciascuna specie
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) dello stesso art. 29;
  Considerato  altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78,
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, il valore medio
e  il  coefficiente  di  cui  al  comma  1 dello stesso art. 78 e che
pertanto occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  dei  capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b)
del  comma  2  dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni
e  delle  unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata
e'  stabilito  in  base  alle  tabelle  numeri  1,  2 e 3 allegate al
presente decreto di cui formano parte integrante.