IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 per i beni e le attivita' culturali

  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio  decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto  il  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.  Sottosegretario  di  Stato  Giampaolo  D'Andrea le
funzioni  ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Visto   il   decreto   ministeriale  28 settembre  1998  e  recante
"Dichiarazione   di   notevole  interesse  pubblico  della  localita'
denominata "Riotorto sita nel territorio dei comuni di Gambassi Terme
e  di  Montaione  in  provincia di Firenze" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999;
  Considerato   che   la   soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara, venuta a conoscenza della realizzazione di una
discarica per l'accatastamento dei rifiuti nella localita' denominata
"Torrente  Fregione"  sita  in  frazione  di Villamagna del comune di
Volterra  in provincia di Pisa (dietro richiesta dell'amministrazione
comunale  di  Volterra)  e  rilevandone  in  seguito  ad  indagini  e
sopralluoghi       effettuati       il       notevole       interesse
paesaggistico-ambientale,  con  nota  prot. n.  9303/Qg del 27 maggio
1998  aveva richiesto all'assessorato tutela ambientale della regione
Toscana  di adottare un provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939
per l'area in questione;
  Considerato  che con nota n. 9304/Qg del 27 maggio 1998 la predetta
soprintendenza,   rilevando  che  la  realizzazione  della  discarica
avrebbe  occupato  parte del territorio della provincia di Pisa e del
comune  di  Volterra,  al  confine  col  comune  di Gambassi Terme in
provincia   di  Firenze,  e  che  avrebbe  interessato  la  localita'
"Torrente  Fregione",  area  di  notevole  interesse  paesaggistico e
sottoposta  anche  a vincolo idrogeologico zona II e piano delle aree
protette  ai  sensi  della  legge  n.  296/1988,  informava l'ufficio
centrale di aver invitato la regione Toscana a formulare una proposta
di  vincolo  ai sensi della legge n. 1497/1939 precisando che in caso
di  inerzia avrebbe provveduto ad avviare le procedure di imposizione
di  vincolo  sull'area  predetta, in virtu' del disposto dell'art. 82
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Considerato  che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia
dell'assessorato   regionale   e   l'urgenza   e   l'indifferibilita'
dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 17581/Qg del
16 ottobre  1998  ha  trasmesso  tutti  gli atti idonei ad avviare la
procedura  di  imposizione  del  vincolo  ex lege n. 1497/1939 per la
localita'   denominata   "Torrente  Fregione"  sita  in  frazione  di
Villamagna  del  comune  di  Volterra  in  provincia  di Pisa e cosi'
perimetrata:  ad  ovest  costeggia  il  "Torrente  Fregione"  fino ad
incontrare  il confine provinciale che separa la provincia di Pisa da
quella  di  Firenze,  per  poi  intersecare  la strada provinciale 15
Volterrana  al km 13+200; discende nel versante est lungo il medesimo
confine provinciale delineato e sovrapposto al percorso del "Botro di
Quercelina", fino all'immissione di questi nel "Torrente Capriggine";
da  quest'ultimo seguendo il deflusso delle acque fino all'immissione
nel "Fiume Era"; per chiudere nel medesimo fiume nel tratto terminale
compreso  tra  l'immissione del "Torrente Capriggine" ad est e quella
del "Torrente Fregione" ad ovest;
  Considerato  che  detta localita', situata nel cuore della campagna
toscana,  risulta circondata e caratterizzata da aree boscate e vaste
aree  adibite  a  pascolo nonche' ad agricoltura intensiva e da corsi
d'acqua  gia'  sottoposti alle norme di cui all'art. 1 lettera c) del
legge   8 agosto  1985,  n.  431  di  conversione  del  decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312;
  Considerato  che  l'area  tutelata,  collocata  all'interno  di  un
ventaglio immaginario ai margini delle province di Pisa e Firenze, e'
di  grande  interesse  paesaggistico  in quanto caratterizzata da una
morfologia  particolare,  costituita da un insieme di poggi e colline
generalmente  aperte  con  altitudini  modeste,  che si alternano nel
sinuoso susseguirsi di ampi spazi seminativi;
  Considerato  che trattasi di un biotopo naturale che costituisce la
fascia  di  protezione  dell'equilibrio  floro-faunistico dell'intera
zona;
  Considerato  che  il  territorio,  delimitato da strade panoramiche
lungo i crinali che conducono alle localita' storiche ed ai monumenti
sparsi  sull'area,  riveste  un elevato interesse culturale in quanto
arricchito  da numerosi piccoli centri storici che si raffrontano con
il  paesaggio  agrario  in un rapporto costante tra uomo e natura che
trova  la  sua  massima  espressione nelle case coloniche ubicate per
la maggior  parte  al  culmine di poggi e colline tali da dominare le
valli  circostanti  e  caratterizzate  da una armonica semplicita' di
volumi;
  Considerato  che  il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e   paesaggistico   e   si  integra
perfettamente  con  le  caratteristiche  morfologiche  del territorio
circostante;
  Considerato  che  la zona, oltre alle notevoli valenze di interesse
paesaggistico-culturale,   presenta   anche   caratteri   di  risorsa
economica  meritevole  di tutela particolarmente atta alla difesa del
territorio  come  bene  culturale, improntata alla valorizzazione del
tessuto storico-artistico-antropologico presente negli edifici rurali
e nel paesaggio;
  Considerato   che  tale  area  dal  punto  di  vista  geologico  e'
caratterizzata  da  terreni argillosi del Pliocene, la cui altitudine
massima  e'  di m 258 slm, ben noti per la loro poca coerenza, con un
regime di corsi d'acqua nettamente torrentizio che ne costituiscono i
presupposti  basilari per la classificazione come zona II nel vincolo
idrogeologico  di  cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923, ed e'
stata  inserita  come zona A nelle perimetrazioni delle aree protette
previste dalla legge regionale n. 52/1982;
  Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta
ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato  che  la  presente  proposta  di  vincolo  ex  lege  n.
1497/1939   integra   il   vincolo  posto  con  decreto  ministeriale
28 settembre 1998 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
localita'  denominata  "Riotorto  sita  nel  territorio dei comuni di
Gambassi  Terme  e  di  Montaione in provincia di Firenze" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o  all'ente  dalla  stessa  sub-delegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939
per  qualsiasi  intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo
la  procedura  prevista  dal  nono comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge
con  modificazioni  del  decreto-legge  27 giugno  1985, n. 312 e che
questo  Ministero  puo'  in  ogni  caso annullare tale autorizzazione
entro   i   sessanta   giorni  successivi  alla  ricezione  di  detto
provvedimento  corredata  della documentazione idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  da  quanto  sopra  esposto  appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo  ex lege n. 1497/1939 l'area sopradescritta al
fine  di  garantirne  la conservazione e di preservarla da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
morfologico,   le   connotazioni   architettoniche   e  le  pregevoli
caratteristiche paesaggistico-ambientali;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato  che la sentenza n. 334/1998 della Corte costituzionale
ha  riconosciuto  allo  Stato la facolta' impositiva di vincoli anche
"per  localita' per le quali vi sia stata una espressa determinazione
negativa  da  parte della regione, oltre a quelle non incluse per non
essere state neanche prese in considerazione a tali fini, per difetto
di   iniziativa   dei   soggetti   che  concorrono  nel  procedimento
regionale";
  Considerato  che  il  comitato  di settore per i beni ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali   nella  seduta  del  5 luglio  1999  ha  espresso  parere
favorevole   alla   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  predetta
soprintendenza   sull'area  in  questione  riconoscendole  un  grande
interesse paesaggistico per le caratteristiche peculiari;
                              Decreta:
  L'area sita nel comune di Volterra in provincia di Pisa, cosi' come
sopra  delimitata  e'  dichiarata  di  notevole interesse pubblico ai
sensi  della  legge  29 giugno  1939,  n.  1497,  ed  in applicazione
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  ed  e'  pertanto  soggetta  a  tutte le disposizioni
contenute  nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica.  La  soprintendenza  per  i  beni
ambientali,  architettonici  artistici  e  storici  di Pisa, Livorno,
Lucca  e  Massa  Carrara  provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  4  della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, e
dell'art.  12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357,  all'albo  del  comune  di  Volterra e che copia della Gazzetta
Ufficiale   stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 12