IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
              risorse umane e tecnologiche in sanita' e
             assistenza sanitaria di competenza statale

  Visto  il  decreto  ministeriale  9  aprile  1999  con  il quale il
presidente  dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Banbino Gesu' di Roma
e'  stato  aurotizzato ad espletare attivita' di trapianto di rene da
cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico
I.R.C.C.S.  Bambino  Gesu' di Roma in data 22 ottobre 1999, intesa ad
ottenere  l'autorizzazione  all'inclusione  di  sanitari nell'e'quipe
autorizza   all'espletamento   delle   predette   attivita'   con  il
sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di  parti  di  cadaveri  a scopo di trapianto terapeutico;   Visto il
decreto  del  Presidente  della Republica 16 giugno 1977, n. 409, che
approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Republica 9 novembre 1994, n.
694,  che  approva il regolamento recante norme sulla semplificazione
del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o  giugno  1999 del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31  gennaio 2000 del Ministro della sanita' che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  al  disposto  recato  dall'ordinanza 1o
giugno  1999  del  Ministro  della  sanita' della precitata ordinanza
ministeriale  in  data  31  gennaio  2000,  di  limitare la validita'
temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione
Lazio adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile
1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale   pediatrico   I.R.C.C.S.   Bambino  Gesu'  di  Roma  e'
autorizzato ad includere nell'e'quipe responsabile delle attivita' di
trapianto  di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto
ministeriale 9 aprile 1999, il seguente sanitario:
    Mosiello  dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello della
U.O.  di  chirurgia  pediatrica  dell'ospedale  pediatrico I.R.C.C.S.
Bambino Gesu' di Roma.