IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie
             e risorse umane e tecnologiche in sanita' e
             assistenza sanitaria di competenza statale

  Visto  il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda
U.L.S.S.  n. 9 di Treviso e' stata autorizzata ad espletare attivita'
di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
U.L.S.S.  n.  9  di  Treviso,  in  data  27 settembre 1999, intesa ad
ottenere  l'autorizzazione  a  cancellare  e  ad  includere  sanitari
nell'e'quipe  autorizzata  all'espletamento  delle predette attivita'
nonche'   la   rettifica   dell'art.   2   del   sopracitato  decreto
ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, n. 91, del Ministro della sanita'
che   dipone,   in   via  povvisoria,  in  ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31  gennaio 2000 del Ministro della sanita' che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  al  disposto  recato  dall'ordinanza 1o
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidato dalla precitata
ordinanza  ministeriale  in  data  31  gennaio  2000,  di limitare la
validita'  temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che
la  regione  Veneto  adottera'  ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  U.L.S.S.  n.  9  di  Treviso e' autorizzata ad includere
nell'e'quipe  responsabile  delle  attivita' di tra-pianto di rene da
cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 marzo
1999, i seguenti sanitari:
    Cionfoli  dott.  Mario, medico dirigente - primo livello della IV
Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
    Massani  dott.  Marco,  medico dirigente - primo livello della IV
Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
    Recordare  dott.  Alfonso, medico dirigente - primo livello della
IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
  a cancellare i seguenti sanitari:
    Di Natale dott. Ignazio e Ferramosca dott.ssa Maria Luisa.