IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento della Commissione CE n. 2325/97 con il quale
l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione fra le altre della
denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine di oliva
"Monti  Iblei"  nel  quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
1999  sulla  nuova  denominazione  del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari  istituendo  un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali
sentite le regioni;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista   la   segnalazione   inoltrata  da  parte  dell'Associazione
produttori  olivicoli - A.P.O., con la quale la suddetta associazione
ha  proposto,  quale  organismo  privato  per  svolgere  attivita' di
controllo  sulla  denominazione  di origine protetta di che trattasi,
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.",  con sede in Roma, piazza Sallustio n.
21;
  Vista  la nota n. 3076 del 28 dicembre 1999 della regione siciliana
che,  preso atto della rinuncia da parte dell'Assolivo - Associazione
produttori  olivicoli  Sicilia, che inizialmente aveva proposto altro
organismo   privato,   ha   confermato   la   segnalazione  inoltrata
dall'Associazione produttori olivicoli - A.P.O.;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che  il Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali sentite le regioni in quanto autorita' nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999
  Considerato,  che  "Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l."  risulta gia' iscritta
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine  protetta  (D.O.P.),  le indicazioni geografiche protette
(I.G.P.) e le attestazione di specificita' (S.T.G.) di cui al comma 7
dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto  pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Visto,   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   "Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l."  -  in
seguito denominato "Agroqualita'", con sede in Roma, piazza Sallustio
n. 21 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita' (STG) istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del
comma  7,  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, e' autorizzato ai
sensi  del comma 11 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare
le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE)
del  Consiglio  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta
dell'olio  extravergine  di  oliva "Monti Iblei" registrata in ambito
europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325/97.