IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.r.l. Oxicolor, tendente ad ottenere
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti della
S.r.l.  Oxicolor,  con  sede  in  Mezzolombardo  (Trento) e unita' di
Mezzolombardo  (Trento) (NID 9905TN0012), per un massimo di 26 unita'
lavorative, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 30 giugno 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1999 con decorrenza 29
marzo 1999.
  L'Istitututo  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istitututo nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi