IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa in
materia,  per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi e nel limite
massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  1o  ottobre  1999 presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
S.I.T.E.   S.p.a.   e   le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra
richiamato  art.  1-quinquies  della  legge  n. 176/1998, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a 91 unita';
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' S.I.T.E. S.p.a.
codice  ISTAT  32.20.2 intesa ad ottenere la concessione del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1o ottobre
1999 al 31 marzo 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore  di  n. 91 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto,  dipendenti  dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna e
unita'  di  Roma,  per  un  numero  massimo di 91 unita' lavorative -
Codice  ISTAT: 32.20.2  (numero  matricola  INPS  1307404393), per il
periodo dal 1o ottobre 1999 al 31 marzo 2000.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi