IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  proprio  decreto  8 marzo  2000  recante  "Modalita'  di
trasmissione  da  parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla  commercializzazione  di  medicinali  in  Italia  e all'estero",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 61 del 14 marzo 2000;
  Preso atto delle difficolta' oggettive riscontrate dal Dipartimento
per    l'organizzazione    logistica   del   personale   da   adibire
all'elaborazione dei dati;
  Ritenuto   pertanto   di  dover  posticipare  il  termine  previsto
dall'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000 al fine di consentire
alle aziende farmaceutiche di utilizzare il citato programma software
ministeriale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  le  motivazioni  nelle  premesse esplicitate, il termine utile
entro il quale le aziende farmaceutiche devono trasmettere i dati, di
cui all'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000, e' posticipato al
1 giugno 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2000
                                       Il direttore generale: Martini