IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA
    (Omissis);
                               Ordina:
    1. E' disposta, fino al 30 giugno 2000, la proroga degli obblighi
di  cui all'ordinanza n. 18 del 15 ottobre 1998, cosi' come integrata
e  modificata  dall'ordinanza  n.  33 del 15 luglio 1999, concernente
l'impianto  di  compostaggio di Molfetta, posto a servizio dei comuni
costituenti i bacini di utenza BA1 e BA2.
    Il  presente  provvedimento  e'  notificato  per  l'esecuzione al
sindaco  del  comune  di  Molfetta e ai sindaci dei comuni di Andria,
Barletta,  Bisceglie,  Canosa  di  Puglia,  Corato,  Ruvo  di Puglia,
Terlizzi,  Trani,  Bari,  Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno e al
presidente  dell'amministrazione  provinciale  di  Bari.  E'  inviato
inoltre,  per  opportuna  conoscenza,  al  Ministro della sanita', al
Ministro   dell'ambiente,   al   sottosegretario   del   Dipartimento
protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia.
    Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel bollettino
ufficiale  della  regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.
    Il  provvedimento  e'  altresi'  pubblicato  per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Bari, 1o marzo 2000