IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1709, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, concernente le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la  diffusione nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Vista  la  decisione  della  Commissione  n. 1999/355/CE del
26 maggio  1999,  recante misure di emergenza contro la diffusione di
Anoplophora  glabripennis  (Motschulshy)  per quanto riguarda la Cina
(esclusa Hong Kong);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  n. 1999/516/CE del
28 luglio  1999,  che modifica, con effetto retroattivo, la decisione
n.  1999/355/CE  recante  misure di emergenza contro la diffusione di
Anoplophora  glabripennis  (Motschulshy)  per quanto riguarda la Cina
(esclusa Hong Kong);
  A  norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e   dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 536;
  Considerato  che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie
anche  in  caso  di  intercettazione di esemplari vivi dell'organismo
nocivo  di  cui  trattasi  o  di  potenziali  vettori o portatori del
medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  E'  vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale
di Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
  Il  legno  originario  della  Cina  (esclusa Hong Kong), diverso da
quello   di   conifere  (Coniferales),  puo'  essere  introdotto  nel
territorio  della  Repubblica italiana, attraverso i punti di entrata
di  cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a
condizione  che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel
presente decreto.