IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1709, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Vista la decisione della Commissione n. 1999/355/CE del 26 maggio 1999, recante misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong); Vista la decisione della Commissione n. 1999/516/CE del 28 luglio 1999, che modifica, con effetto retroattivo, la decisione n. 1999/355/CE recante misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong); A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; Considerato che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie anche in caso di intercettazione di esemplari vivi dell'organismo nocivo di cui trattasi o di potenziali vettori o portatori del medesimo; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana, attraverso i punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.