IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio
n.   91/683/CEE  del  19 dicembre  1991,  concernente  le  misure  di
protezione  contro  l'introduzione  negli  Stati  membri di organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  U.E.  n.  1999/751/CE del
4 novembre  1999,  che  autorizza  alcuni  Stati  membri  a concedere
deroghe  a  talune  disposizioni  della  direttiva  n.  77/93/CEE del
Consiglio  per  quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del
Canada;
  Considerato  che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel presente
decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione
in  Italia  del  "Clavibacter  michiganensis  ssp. sepedonicus" e del
"Potato spindle tuber viroid";
  Atteso  che  tali  misure  rivestono  carattere  di  urgenza  e che
pertanto  le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto debbono
immediatamente  entrare  in  vigore,  per  evitare i rischi derivanti
dall'introduzione  in  Italia  di  organismi  portatori  di  malattie
diffusive pericolose per la produzione vegetale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  decisione  della
Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999 sopramenzionata;
  Acquisito  il  parere favorevole della Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  A  norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tuberi  seme  di  patata  delle varieta "Atlantic", "Donna",
"Kennebec",  "Russet  Burbank",  "Sebago"  e  "Shepody" originari dal
Canada,  possono  essere  introdotti  nel territorio della Repubblica
italiana nei seguenti periodi:
    dal 15 gennaio 2000 al 31 marzo 2000;
    dal 1 dicembre 2000 al 3 l marzo 2001;
    dal 1 dicembre 2001 al 31 marzo 2002.