IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid"; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999 sopramenzionata; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. I tuberi seme di patata delle varieta "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago" e "Shepody" originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi: dal 15 gennaio 2000 al 31 marzo 2000; dal 1 dicembre 2000 al 3 l marzo 2001; dal 1 dicembre 2001 al 31 marzo 2002.