IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
7 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 12.260 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi,  ed  in particole l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima  tranche  di  "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza
15 marzo 2002, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al   termine   della   procedura   di   assegnazione   e'  prevista
automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche dei certificati,
per  un  importo  massimo  del  25  per cento dell'ammontare nominale
indicato  al  precedente  primo  comma,  da  assegnare agli operatori
"specialisti  in  titoli  di  Stato"  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.