Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA
                                  All'ASS.I.RE.ME
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al Comitato  di coordinamento delle
                                     confederazioni artigiane

  Con  circolare  n. 247255 dell'8 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
   112  del  16 maggio  1997)  sono  state fornite le indicazioni per
   confermare o meno le agevolazioni concesse ai sensi della legge n.
   488/1992  nei  casi  in  cui  un nuovo soggetto giuridico subentri
   nella  integrale proprieta' dei beni facenti parte di un programma
   agevolato  a  seguito  di  operazioni  di  fusione, conferimento o
   cessione di azienda o di ramo d'azienda. Con la presente circolare
   si  intendono disciplinare i casi in cui un'impresa subentri nella
   proprieta' solo di parte dei beni del programma.
  Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi,
   che abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un
   programma  di  investimenti  che  essa  stessa  ha sostenuto o che
   intende  sostenere  nell'ambito  di una propria unita' produttiva,
   trasferisca  o  abbia  trasferito ad un altro soggetto parte delle
   attivita' produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali
   agevolati  nell'ambito  del  detto  programma,  mediante  atto  di
   conferimento,  scorporo  o cessione di ramo d'azienda (comunemente
   denominato  "outsourcing"),  essa  puo',  fermi  restando i propri
   requisiti   soggettivi  di  ammissibilita',  in  particolari  casi
   opportunamente   motivati   e  fornendo  le  necessarie  garanzie,
   avanzare   una   specifica  istanza  tesa  al  mantenimento  della
   validita'   della  domanda  stessa  o  dell'eventuale  decreto  di
   concessione  delle  agevolazioni  in relazione alle sole spese del
   programma dalla stessa sostenute.
  Atale  riguardo  giova  ricordare  comunque che, in ogni caso, non
   possono  essere  prese  in  considerazione  le  istanze,  tese  al
   mantenimento   della  validita'  della  domanda  o  dell'eventuale
   decreto  di  concessione,  relative  ai suddetti trasferimenti che
   abbiano  effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la
   formazione  delle  graduatorie ed intervenuti successivamente alla
   chiusura  dei  termini  di presentazione delle domande e fino alla
   pubblicazione  delle  graduatorie,  in quanto gli stessi, ai sensi
   della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
  Ai fini di cui sopra:
    a) il   soggetto   interessato,   insieme   all'istanza   per  il
   mantenimento  della  validita'  della  domanda  di  agevolazioni o
   dell'eventuale decreto di concessione, fornisce:
      gli   elementi   che   evidenzino  compiutamente  le  attivita'
   produttive  e/o  di  servizio  interessate dal trasferimento e che
   assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione,
   della  organicita'  e  funzionalita'  del programma da agevolare o
   agevolato;
      un  elenco  dei  beni  agevolati  interessati dal trasferimento
   secondo   le  modalita  di  cui  al  punto  3.10  della  circolare
   ministeriale  n.  234363  del  20 novembre  1997 e l'impegno circa
   l'esclusivo  utilizzo  degli  stessi  per  le  finalita' del detto
   programma;
      il   piano   industriale   nell'ambito  del  quale  si  colloca
   strategicamente la decisione di procedere al trasferimento;
      le  motivazioni  che  stanno  alla  base  della decisione e che
   impediscono  o  rendono  non  conveniente  la  continuazione della
   gestione  in  proprio  ed il momento in cui la decisione stessa e'
   maturata;
      le  notizie  e  le  informazioni  sul soggetto destinatario del
   trasferimento,  sul  piano  industriale  di quest'ultimo e su ogni
   altro   elemento   utile   ad   una   piena  ed  incontrovertibile
   valutazione,   da  parte  della  banca  concessionaria,  circa  le
   necessarie   garanzie   che   venga   salvaguardato,   a   seguito
   dell'operazione,  l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che
   ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
    b) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni
   istruttorie   in   merito   a  quanto  rappresentato  dall'impresa
   attraverso  l'istanza  e la documentazionedi cui al predetto punto
   a),    con    particolare   riferimento   alle   motivazioni   del
   trasferimento,  alla necessita' strategico-economica dello stesso,
   all'affidabilita'  del soggetto destinatario, alla capacita' dello
   stesso  di  condurre  l'attivita'  in  modo  da garantire il pieno
   soddisfacimento  dell'interesse  pubblico per la concessione delle
   agevolazioni   e,  in  particolare,  degli  impegni  dalla  stessa
   derivanti;
    c) la  banca  concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui
   al  precedente  punto  b), avanza al Ministero dell'industria, del
   commercio  e  dell'artigianato  una  propria  motivata proposta di
   accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
    d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
   sulla  base  della  proposta  della banca concessionaria in merito
   all'istanza  per  il mantenimento della validita' della domanda di
   agevolazioni  o  dell'eventuale  decreto  di concessione, provvede
   agli  adempimenti  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del regolamento
   ovvero  autorizza  o  respinge  l'istanza dell'impresa ai fini del
   mantenimento  della  validita'  della  concessione gia' emessa. In
   tale  ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o
   avvenga  comunque,  le  agevolazioni  concesse  a  fronte dei beni
   interessati  dal  trasferimento  stesso  vengono  revocate  con le
   modalita'   e   le   procedure  di  cui  all'art.  8  del  decreto
   ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.
  Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione
   di   cui   sopra,   l'impresa   istante  ed  il  destinatario  del
   trasferimento,  ai  fini  della  prima erogazione utile successiva
   alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono
   ciascuno  uno  specifico  atto,  secondo  gli schemi allegati alla
   presente  circolare, attraverso il quale assumono gli obblighi che
   la  concessione  comporta  - quali, ad esempio, quelli riferiti al
   rispetto   delle   norme  urbanistiche,  ambientali,  sul  lavoro,
   settoriali,  ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto
   unico  titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva
   responsabilita'  in  ordine  al mancato rispetto di tali impegni e
   della  conseguente  eventuale  revoca  delle agevolazioni anche se
   dipendente   da   comportamenti   tenuti   dal   destinatario  del
   trasferimento.  In  merito  all'erogazione  delle  agevolazioni si
   precisa  che,  anche  nell'ipotesi  in  cui  i  beni  oggetto  del
   trasferimento   siano   acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le
   erogazioni  stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante
   pur  se  nei  relativi contratti subentri il soggetto destinatario
   del  trasferimento.  In  relazione  ai suddetti impegni, i livelli
   occupazionali   precedenti   e  finali  dell'iniziativa  agevolata
   dovranno   essere  rilevati,  secondo  le  usuali  modalita',  con
   riferimento   a   tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  conduzione
   dell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa medesima. Anche
   per  larilevazione  delle variazioni dell'indicatore ambientale si
   fa   riferimento   a   tutti  i  detti  soggetti,  mentre  restano
   esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli
   impegni  assunti in materia di capitale proprio, considerato che i
   soli  investimenti  agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa
   che  ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di
   subentro gia' disciplinati dalla citata circolare n. 247255 dell'8
   maggio 1997.
                                                   Il Ministro: Letta