Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA All'ASS.I.RE.ME Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997) sono state fornite le indicazioni per confermare o meno le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992 nei casi in cui un nuovo soggetto giuridico subentri nella integrale proprieta' dei beni facenti parte di un programma agevolato a seguito di operazioni di fusione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d'azienda. Con la presente circolare si intendono disciplinare i casi in cui un'impresa subentri nella proprieta' solo di parte dei beni del programma. Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi, che abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa puo', fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute. Atale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce: gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicita' e funzionalita' del programma da agevolare o agevolato; un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalita di cui al punto 3.10 della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto programma; il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento; le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata; le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazionedi cui al predetto punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessita' strategico-economica dello stesso, all'affidabilita' del soggetto destinatario, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti; c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento ovvero autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga comunque, le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali dell'iniziativa agevolata dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa medesima. Anche per larilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro gia' disciplinati dalla citata circolare n. 247255 dell'8 maggio 1997. Il Ministro: Letta