IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Reppublica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento recante la
disciplina   del   procedimento   di  riconoscimento  di  indicazione
geografica tipica dei vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre  1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi;
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  del 2 agosto 1996 concemente "disposizioni integrative dei
disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale";
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
"Nuova  denominazione  del  Ministero  e del Ministro delle politiche
agricole e forestali;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica  "Grottino  di
Roccanova";
  Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda
di  riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata
e  la  proposta  dallo  stesso Comitato formulata, del corrispondente
disciplinare  di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000;
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli interessati relative al
parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   indicazione  geografica  tipica  "Grottino  di  Roccanova"  e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' della proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Grottino
di Roccanova".