IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Reppublica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di indicazione geografica tipica dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi; Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 1996 concemente "disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 "Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova"; Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata e la proposta dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova".