IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", ed in particolare l'art. 5, comma 12; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica delle notifiche di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i soggetti interessati sono tenuti, per ciascuna prestazione resa dall'unita' di notifica, di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo, al pagamento delle tariffe indicate nell'allegato. 2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al comma 1 deve essere allegata alla notifica cui si riferisce e costituisce condizione di ricevibilita' della notifica stessa.