IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura  delle sostanze pericolose, come modificato con decreto
legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24;
  Vista  la  legge  29  dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni
diverse   per   l'attuazione   della   manovra  di  finanza  pubblica
1991-1993", ed in particolare l'art. 5, comma 12;
  Sentito    il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica delle
notifiche  di  cui  agli  articoli  7  e  8 del decreto legislativo 3
febbraio  1997,  n.  52,  i  soggetti  interessati  sono  tenuti, per
ciascuna prestazione resa dall'unita' di notifica, di cui all'art. 27
del medesimo decreto legislativo, al pagamento delle tariffe indicate
nell'allegato.
  2.  L'attestazione  dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al
comma  1  deve  essere  allegata  alla  notifica  cui  si riferisce e
costituisce condizione di ricevibilita' della notifica stessa.