IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti  gli  articoli   1  e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Sasib  Food  Machinery  MV,
tendente  ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 1 dicembre 1999, con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  15  giugno 1999, il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 1 dicembre
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Sasib  Food Machinery MV, con sede in San Bonifacio (Verona),
unita'  di  Rovereto  (Trento)  (NID 0005TN0002) per un massimo di 32
unita'  lavorative  per  il periodo dal 15 dicembre 1999 al 14 giugno
2000.
  Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 15
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi