Art. 1. Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000. Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000.