Art. 1.
    Al  fine  di  ottimizzare  l'immissione  delle  patate  comuni da
consumo  sul  mercato  in  funzione  dell'effettiva  domanda e per un
opportuno  sostegno  dei  prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio
privato  delle  patate  comuni  da  consumo,  a favore dei produttori
italiani  che  abbiano  sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al
successivo  art.  3  e  li  abbiano  trasmessi  all'A.I.M.A. entro il
10 aprile 2000.
    Le  associazioni  dei  produttori  richiedenti tale aiuto debbono
sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 10 aprile
2000.