IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  La   legge  30 aprile  1999,  n.  130,  ha  introdotto  nel  nostro
ordinamento    la    possibilita'   di   effettuare   operazioni   di
cartolarizzazione.
  Tali  operazioni  possono  essere  realizzate mediante cessione dei
crediti   a   societa'   appositamente   costituite   (c.d.  societa'
cessionarie  o societa' "veicolo") che emettono direttamente i titoli
per  finanziare  l'acquisto  dei crediti oppure si avvalgono di altre
societa' allo scopo dedicate (c.d. societa' "emittenti").
  Secondo    il   dettato   legislativo,   alle   societa'   per   la
cartolarizzazione si applicano le disposizioni del titolo V del testo
unico   bancario   concernenti   la   disciplina  degli  intermediari
finanziari non bancari.
  Ne consegue che, in materia di redazione del bilancio di esercizio,
le  societa'  in  questione  sono tenute ad osservare le disposizioni
previste   dal   decreto   legislativo  n.  87/1992  e  dai  relativi
provvedimenti  attuativi  (in  particolare, provvedimento della Banca
d'Italia   del  31 luglio  1992  concernente  i  bilanci  degli  enti
finanziari).
  Tali  disposizioni  non  contengono  una disciplina specifica delle
operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, nella nota tecnica acclusa
si  forniscono indicazioni circa le modalita' cui devono attenersi le
societa'   cessionarie   e  le  societa'  emittenti  i  titoli  nella
predisposizione del bilancio di esercizio.
  Al  riguardo,  considerato che, secondo quanto previsto dalla legge
n.  130/1999, "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da
quello  relativo  alle  altre operazioni" nella predisposizione della
disciplina  di bilancio particolare attenzione e' stata posta al fine
di  assicurare  che  la  rappresentazione  contabile delle operazioni
avvenga nel rispetto di tale previsione.
  Cio' posto, tenuto anche conto del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma previsto dal decreto legislativo n. 87/1992, con
riferimento alle operazioni della specie si richiede, in particolare,
che:
    a) le  informazioni  contabili  relative a ciascuna operazione di
cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla
nota integrativa;
    b) gli  allegati  debbano  contenere  tutti  i  dati di carattere
qualitativo  e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara
e completa di ciascuna operazione.
  Le  presenti  disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio
chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
    Roma, 29 marzo 2000
                                                Il Governatore: Fazio