IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, ed in particolare gli articoli 8 e 10;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
10  aprile  1996,  n.  296,  con  il  quale  e' stata data attuazione
all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai
documenti formati dal Ministero o rientrati nella sua disponibilita';
  Ravvisata  l'esigenza  di  integrare il predetto decreto n. 296 del
1996;
  Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di
cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  con  lettera  GM/1224954205  DL/CR  del 3 febbraio 2000, ai
sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e
delle  telecomunicazioni  10  aprile  1996,  n.  296,  e' aggiunta la
seguente lettera:
"n-bis)  documentazione riguardante i titolari di licenze individuali
per  la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai
capitolati   d'oneri  facenti  parte  integrante  delle  licenze;  al
capitale   sociale   ed   alla  composizione  dell'azionariato;  alle
previsioni di mercato; ai programmi di investimento".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 febbraio 2000
                                               Il Ministro: Cardinale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2000
  Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 269
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riportano  gli  articoli  da  22 a 27 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
              "Art.  22.  -  1.  Al fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27".
              "Art. 23. - Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si
          esercita  nei  confronti  delle  pubbliche amministrazioni,
          delle  aziende  autonome  e speciali, degli enti pubblici e
          dei  gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
          confronti  delle  Autorita'  di  garanzia e di vigilanza si
          esercita  nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti, secondo
          quanto previsto dall'art. 24".
              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
          della   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art.  26, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
              "Art.  25.  -  1.  Il  diritto  di  accesso si esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi  e  con  i limiti indicati dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio  di  copia e' subordinato soltanto al rimborso del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa si intende rifiutata.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  In  caso  di  totale  o  parziale  accoglimento del
          ricorso   il   giudice   amministrativo,   sussistendone  i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
              "Art.  26.  -  1. Fermo restando quanto previsto per le
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana  dalla  legge  11 dicembre  1984,  n. 839, e dalle
          relative  norme  di attuazione, sono pubblicati, secondo le
          modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
          programmi,  le  istruzioni,  le  circolari  e ogni atto che
          dispone  in  generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
          sugli   obiettivi,   sui   procedimenti   di  una  pubblica
          amministrazione    ovvero    nel    quale    si   determina
          l'interpretazione   di   norme   giuridiche  o  si  dettano
          disposizioni per l'applicazione di esse.
              2.  Sono  altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
          relazioni  annuali  della Commissione di cui all'art. 27 e,
          in  generale,  e'  data  la  massima pubblicita' a tutte le
          disposizioni  attuative  della  presente legge e a tutte le
          iniziative  dirette  a  precisare ed a rendere effettivo il
          diritto di accesso.
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata".
              "Art.  27.  -  1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
          Essa  e'  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed e' composta da
          sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due deputati
          designati  dai  Presidenti delle rispettive Camere, quattro
          scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
          79,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
          quattro    fra   i   professori   di   ruolo   in   materie
          giuridico-amministrative  e  quattro  fra i dirigenti dello
          Stato e degli altri enti pubblici.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.  Gli  oneri  per  il funzionamento della Commissione
          sono  a  carico  dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  vigila  affinche' venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1, dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
              - Si  riportano  gli  articoli  8  e 10 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   27 giugno  1992,  n.  352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              "Art.  8  (Disciplina  dei casi di esclusione). - 1. Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della  legge  agosto  1990,  n. 241. I documenti contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
          potere di differimento.
              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
              5.  Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
                b) quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
              "Art.    10   (Commissione   per   l'accesso).   -   1.
          Nell'esercizio    della   vigilanza   sull'attuazione   del
          principio     di     piena    conoscibilita'    dell'azione
          amministrativa,  la  commissione  per l'accesso, al fine di
          coordinare  l'attivita' organizzativa delle amministrazioni
          in   materia   di   accesso   e   di  garantire  l'uniforme
          applicazione  dei  principi, esprime parere sui regolamenti
          che  le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art.
          24,  comma  4,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche',
          ove   ne  sia  richiesta,  sugli  atti  comunque  attinenti
          all'esercizio  e all'organizzazione del diritto di accesso.
              2.  Il Governo puo' sentire il parere della commissione
          per  l'accesso  ai  fini  dell'emanazione  dei  regolamenti
          governativi  di  cui  all'art.  24,  comma  3,  della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  delle loro modificazioni e della
          introduzione  di  normative  speciali comunque attinenti al
          diritto di accesso.
              3.  E'  istituito  presso  la commissione per l'accesso
          l'archivio  dei  regolamenti  concernenti la disciplina del
          diritto  di  accesso  previsti  dall'art.  24  della  legge
          7 agosto  1990,  n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati
          sono  trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti
          di  cui  all'art.  23  della  citata legge n. 241 del 1990,
          nonche',  per  il  tramite  dei commissari di Governo e dei
          prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali".
              - Si  riporta  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per discutere:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il   decreto   del   Ministro  delle  poste  e  delle
          comunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, reca: "Regolamento di
          attuazione  dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          relativamente   ai  documenti  amministrativi  formati  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il titolo del decreto del Ministro delle poste e
          delle  telecomunicazioni  10 aprile 1996, n. 296, vedasi la
          nota  alle  premesse.  Si riporta, qui di seguito, il testo
          dell'art. 2, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  2.  -  1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art.  8, comma 5,
          lettera  d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          27 giugno  1992,  n.  352,  ed in relazione all'esigenza di
          salvaguardare  la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
          imprese,  garantendo  peraltro  ai  richiedenti  la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza  sia necessaria per curare o per definire i loro
          interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti
          categorie di documenti:
                a) rapporti informativi sul personale dipendente;
                b) notizie,  documenti  e  tutto  cio'  che  comunque
          attenga  alle  selezioni  attitudinali  di reclutamento del
          personale;
                c) accertamenti      medico-legali     e     relative
          documentazioni;
                d) documentazione  di carattere tecnico attestante la
          sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il
          presupposto  dell'adozione  di provvedimenti amministrativi
          ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita'
          amministrativa;
                e) documenti  ed  atti  comunque relativi alla salute
          delle persone;
                f) documentazione   caratteristica,   matricolare   e
          concernente situazioni private dell'impiegato;
                g) documentazione  attinente  a procedimenti penali e
          disciplinari   o   concernente   l'istruzione  dei  ricorsi
          amministrativi prodotti dal personale dipendente;
                h) documentazione  attinente  ad  inchieste ispettive
          sommarie e formali;
                i) documentazione   attinente   ai  provvedimenti  di
          dispensa dal servizio;
                l) documentazione     relativa     alla    situazione
          finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed
          imprese   comunque   utilizzata   ai   fini  dell'attivita'
          amministrativa;
                m) rapporti  alla  procura  generale  o  alle procure
          regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni
          di  dette  procure  ove  siano  nominativamente individuati
          soggetti   per  i  quali  si  appalesa  la  sussistenza  di
          responsabilita' amministrative, contabili e penali;
                n) atti  di promovimento di azioni di responsabilita'
          davanti alle competenti autorita' giudiziarie;
                n-bis)   documentazione  riguardante  i  titolari  di
          licenze   individuali   per  la  fornitura  di  servizi  di
          telecomunicazioni  con  riferimento:  ai capitolati d'oneri
          facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale
          ed  alla  composizione dell'azionariato; alle previsioni di
          mercato; ai programmi di intervento".