Ai  presidenti  delle regioni a statuto
                              ordinario e speciale
                              Ai  presidenti  delle province autonome
                              di Trento e Bolzano
                              Alla Confindustria
                              Alla Federchimica
                              Alla Unionchimica
                              Alla Assovetro
  Con  il  decreto  del  Ministero  della  sanita' 1o settembre 1998,
entrato  in  vigore  il  16  dicembre  1998 e decreto ministeriale di
rettifica  2  febbraio  1999,  e'  stata  recepita la direttiva della
Commissione  97/69/CE  del  5  dicembre 1997 recante il ventitreesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva  67/548/CEE del
Consiglio,   concernente   il   ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,    regolamentari   ed   amministrative   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e all'etichettatura delle sostanze
pericolose  e  sono stati definiti i criteri per la classificazione e
l'etichettatura   delle   fibre  artificiali  vetrose.  La  direttiva
rappresenta  il risultato di alcuni anni di valutazioni e discussioni
in  sede  comunitaria  su un argomento la cui importanza e' dovuta al
crescente  utilizzo  delle  fibre  ceramiche refrattarie e vetrose in
molte  applicazioni e, soprattutto per queste ultime, quali materiali
sostitutivi dell'amianto.
  Pur  considerando  la  diversita'  in  termini  di  caratteristiche
fisiche  e  biologiche  tra  queste  fibre  e  l'amianto, particolare
preoccupazione  ha  destato  il  loro  potenziale potere cancerogeno,
dimostrato  con  sufficiente  evidenza  in alcuni studi su animali da
esperimento e con un'evidenza limitata in alcuni studi epidemiologici
su lavoratori esposti.
  La  direttiva, in particolare ha previsto l'inserimento di due voci
nell'allegato  1 del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti  (di  seguito  indicato semplicemente come allegato 1),
cioe'   nell'elenco   delle   sostanze  pericolose  con  le  relative
definizioni, classificazioni, etichettature e note.
  Al  fine  di  una  corretta  applicazione del decreto in questione,
questo   Ministero  ritiene  di  dover  fornire  alcune  informazioni
interpretative riguardanti i capitoli di seguito riportati.
                            Definizioni.
  I) Lane    minerali    (escluse   quelle   espressamente   indicate
nell'Allegato 1):
    Fibre    artificiali    vetrose    (silicati),   che   presentano
un'orientazione  casuale  e  un  tenore  di  ossidi alcalini e ossidi
alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in
peso.
  II) Fibre   ceramiche  refrattarie  (escluse  quelle  espressamente
indicate nell'Allegato 1):
    fibre    artificiali    vetrose    (silicati),   che   presentano
un'orientazione  casuale  e  un  tenore  di  ossidi alcalini e ossidi
alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) pari o inferiore al
18% in peso.
  Queste  due voci generiche si riferiscono alle lane minerali e alle
fibre ceramiche refrattarie intese come voci di gruppo. Esse indicano
cioe'  due  diverse tipologie di prodotti, distinguibili in base alla
composizione  chimica  e  in  particolare,  in base alla quantita' di
ossidi alcalini e alcalino-terrosi presenti nella composizione.
  La  dizione "escluse quelle espressamente indicate nell'allegato I"
implica  la  possibilita'  di  inserire,  in  futuro, voci specifiche
relative  a lane minerali o fibre ceramiche refrattarie ben definite.
Queste  voci  specifiche  potranno essere inserite se saranno messi a
disposizione  degli esperti UE, dati e informazioni che ne permettano
una classificazione diversa da quella riportata per la voce generica.
Attualmente  in  Allegato 1 non sono presenti voci specifiche ne' per
le lane minerali, ne' per le fibre ceramiche refrattarie.
                          Classificazione.
  Le  fibre  ceramiche refrattarie sono classificate come cancerogene
di  seconda  categoria  e  come  irritanti  con  le seguenti frasi di
rischio:
    R 49: puo' provocare il cancro per inalazione;
    R 38: irritante per la pelle.
  Le  lane  minerali  sono  classificate  come  cancerogene  di terza
categoria e come irritanti con le seguenti frasi di rischio:
    R 40: puo' provocare effetti irreversibili;
    R 38: irritante per la pelle.
  I  criteri  relativi  alla  classificazione come cancerogeno in tre
classi   distinte   sono   riportati   nell'allegato VI   al  decreto
ministeriale 28 aprile 1997.
  Per  quanto  riguarda  l'irritazione  cutanea, questi prodotti sono
considerati  irritanti in base ad un effetto meccanico di sfregamento
sulla  cute  che  puo'  realizzarsi  durante  la  produzione e l'uso.
L'irritazione  non  e' dovuta cioe' alle loro proprieta' chimiche, ma
ad  un  effetto  fisico.  Il  saggio  di irritazione cutanea previsto
dall'allegato  V  (decreto ministeriale 28 aprile 1997), basato sulla
natura   chimica  delle  sostanze,  non  e'  quindi  da  considerarsi
indicativo  e ha fornito risultati negativi. E' tuttavia previsto nei
criteri di classificazione (punto 3.2.6.1 dell'allegato VI al decreto
ministeriale  28 aprile  1997)  che la classificazione come irritante
per la pelle si basi anche su osservazioni pratiche sull'uomo.
                                Note.
  Sia  alle  lane  minerali che alle fibre ceramiche refrattarie sono
state assegnate le note A ed R.
Nota A.
  "Il  nome della sostanza deve figurare in etichetta sotto una delle
denominazioni di cui all'Allegato 1.
  In  detto  allegato  e'  talvolta  usata la denominazione generale:
"composti  di  ..." "sali di ..."; per cui chi immette sul mercato la
sostanza deve precisare in etichetta il nome esatto tenendo conto del
capitolo nomenclatura della prefazione".
  Le  fibre non hanno un nome chimico e quindi devono essere indicate
con  un  nome specifico che le descriva sufficientemente; nel caso ad
esempio di una lana minerale bisogna specificare se si tratta di lana
di vetro, roccia, scoria o altro.
  Non  e'  obbligatorio  riportare  in  etichetta  quanto nel decreto
ministeriale  1o settembre  1998 e' definito tra parentesi quadre per
le  denominazioni di entrambe le voci (rispettivamente alle pagine 18
e  20 della Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1998); tuttavia
tali    indicazioni   possono   essere   riportate   come   ulteriore
specificazione.
Nota R.
  "La  classificazione  cancerogeno  non si applica alle fibre il cui
diametro  geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due
errori standard risulti maggiore di 6(micron)m.
  Sono state esentate dalla classificazione come cancerogene le fibre
con  diametro  medio  ponderato  rispetto  alla lunghezza superiore a
6(micron)m  in  quanto  al  di  sopra  di  tale  valore le fibre sono
considerate  non piu' respirabili dall'uomo e percio' non in grado di
raggiungere   gli  alveoli  polmonari.  Le  definizioni  di  diametro
geometrico e di errore standard sono riportate nell'allegato 1.
  Alle sole lane minerali e' stata assegnata anche la nota Q.
Nota Q.
  La  classificazione  "cancerogeno"  non  si applica se e' possibile
dimostrare  che  la sostanza in questione rispetta una delle seguenti
condizioni:
    - una  prova  di  persistenza  biologica a breve termine mediante
inalazione  ha  mostrato  che  le  fibre  di  lunghezza  superiore  a
20(micron)m presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a
10 giorni;
  oppure
    - una  prova  di  persistenza  biologica a breve termine mediante
instillazione  intratracheale  ha  mostrato che le fibre di lunghezza
superiore   a  20  (micron)m  presentano  un  tempo  di  dimezzamento
ponderato inferiore a 40 giorni;
  oppure
    - un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva
cancerogenicita';
  oppure
    - una  prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato
alla  conclusione  che  non  ci sono effetti patogeni significativi o
alterazioni neoplastiche.
  Le  prime  due  prove  citate nella nota Q sono relative a saggi di
biopersistenza  in  vivo,  cioe'  alla  determinazione del periodo di
ritenzione   della   fibra   a   livello   polmonare   a  seguito  di
somministrazione per via inalatoria o intratracheale negli animali da
laboratorio.  Infatti  la  capacita' di una fibra di produrre effetti
sulla salute dipende da una combinazione di eventi e caratteristiche.
Le  fibre  devono cioe' avere dimensioni tali da essere inalabili per
raggiungere  i  polmoni  e  ivi depositarsi e persistere per un tempo
sufficientemente lungo da esplicare la loro azione patogena.
  La  biopersistenza  di  una  fibra include processi di rimozione in
vivo  sia chimici, di dissoluzione, sia fisici di accorciamento delle
fibre  per  frattura  ed  eliminazione  attraverso  la fagocitosi e i
canali linfatici. A parita' di composizione chimica la biopersistenza
e' proporzionale alla lunghezza delle fibre.
  Per  questo  motivo  il  protocollo  per le prove di biopersistenza
prevede  l'uso  di  fibre  con lunghezza superiore a 20 (micron)m, in
quanto tossicologicamente piu' rilevanti.
  Le  altre  due  prove rappresentano saggi tossicologici in vivo che
hanno  lo  scopo  di  rilevare  la  possibile  insorgenza  di effetti
avversi,  in  particolare  di  effetti  cancerogeni.  Le  fibre  sono
somministrate  per via inalatoria nel test a lungo termine (due anni)
per simulare i meccanismi di assunzione da parte dell'uomo.
  Il  saggio  effettuato  per  instillazione intraperitoneale simula,
invece, le condizioni che si verificano dopo il passaggio delle fibre
dai  polmoni alla cavita' intraperitoneale con lo scopo di verificare
l'eventuale insorgenza di mesoteliomi.
  Nel caso in cui una lana minerale sottoposta a una o piu' di una di
queste   quattro  prove  sia  risultata  idonea  all'esenzione  dalla
classificazione  come  cancerogeno in base alla nota Q, questa dovra'
essere classificata come irritante ed etichettata solo con il simbolo
Xi,  la  frase  R 38  (irritante per la pelle) e le frasi S 2 (tenere
lontano  dalla  portata  dei  bambini),  solo  se la lana minerale e'
venduta  al dettaglio, e S 36/37 (usare indumenti protettivi e guanti
adatti).
  I  risultati  delle prove effettuate che portano ad usufruire della
deroga  della  classificazione  come cancerogeno, in base alla nota R
oppure  in  base  alla nota Q, devono essere mantenuti a disposizione
dal responsabile della immissione sul mercato per eventuali controlli
da parte delle autorita' competenti. In particolare per la nota Q, in
attesa  di  ulteriori indicazioni da parte della Commissione europea,
si  richiede  che  sia  messa  a disposizione la formulazione chimica
della  sostanza  su  cui  si  sono effettuati i saggi e al momento si
ritiene  accettabile  che la sostanza immessa sul mercato risponda ai
seguenti requisiti di tolleranza:

x (maggiore o uguale) 19%	        tolleranza ammessa + o - 2
2%(minore o uguale) x (minore) 19%	  tolleranza ammessa + o - 1,5
x (minore o uguale) 2%	              tolleranza ammessa + o - 1
  dove x e' la quantita', espressa in percentuale, di ogni componente
della  sostanza analizzata (es. un componente presente al 25,2% nella
sostanza saggiata puo' variare fra il 23,2% e il 27,2% nella sostanza
immessa  sul mercato). Gli ossidi di magnesio e di calcio e quelli di
sodio  e  potassio  sono  trattati come somme, mentre tutti gli altri
componenti  sono  da  trattare singolarmente. La somma dei componenti
indicati dall'analisi deve essere compresa fra 98% e 101%.
  La  deroga  introdotta  dalla nota Q ha una durata di cinque anni a
partire  dalla  data di entrata in vigore della direttiva, quindi dal
16 dicembre  1997.  Allo  scadere dei cinque anni la Commissione UE e
gli  Stati  membri  si  riservano di rivedere ed aggiornare la nota Q
alla luce delle informazioni acquisite in tale arco di tempo.
  Ci si attende quindi, nell'interesse stesso delle aziende che hanno
prodotto  o produrranno studi secondo quanto richie'sto dalla nota Q,
che  tali studi, insieme ad ogni altra informazione disponibile utile
ai  fini  della  classificazione  di determinati tipi di fibre, siano
inviati  alla  Commissione  europea  per  il  tempestivo  inserimento
nell'allegato  1  della  direttiva  67/548/CEE di voci specifiche per
quei tipi di fibre.
  La  Commissione e gli Stati membri hanno anche emesso concordemente
una dichiarazione, all'atto della votazione della direttiva 97/69/CE,
nella  quale  e' espresso l'orientamento di considerare caso per caso
la   eventuale  "declassificazione"  di  determinati  tipi  di  fibre
artificiali vetrose in base alla disponibilita' di dati derivanti dai
seguenti studi con risultati negativi:
      un  saggio  di tossicita' inalatoria a 90 giorni o un saggio di
cancerogenicita'  per via inalatoria a lungo termine o il rispetto di
almeno  una  delle  quattro condizioni previste dalla nota Q, per non
applicare  la  classificazione  come  cancerogeno di terza categoria,
almeno una fra quelle citate nella nota Q per le lane minerali;
      uno studio di cancerogenicita' a lungo termine per un'eventuale
classificazione  in  terza  categoria  dei  cancerogeni  anziche'  in
seconda, per le fibre ceramiche.
  I  protocolli per l'effettuazione delle prove previste dalla nota Q
e  per  il  saggio  di  tossicita'  subcronica  (90 giorni)  per  via
inalatoria sono stati discussi e messi a punto, in sede comunitaria e
pubblicati  in forma provvisoria come documento EUR 18748 EN da parte
di European Chemicals Bureau I - 21020 Ispra (Varese), in vista della
prossima  introduzione  fra i saggi ufficiali riportati in allegato V
della direttiva di base.
  E' inoltre allo studio nei vari Paesi membri la messa a punto di un
protocollo  ufficiale  per  la  misura  del diametro medio geometrico
pesato  sulla  lunghezza  allo scopo di rendere comparabili i dati di
caratterizzazione  dei  vari tipi di fibre e, in modo particolare per
un'uniformita' di applicazione della nota R.
  Al  momento  sono  disponibili  solo  alcune metodiche riportate da
riviste  scientifiche  internazionali che potranno essere la base per
lo sviluppo di un protocollo ufficiale.
  I  risultati  delle  prove  per  la  misura  dei  diametri dovranno
comunque  essere  accompagnati  dall'indicazione  del metodo di prova
utilizzato e dalla descrizione delle modalita' di campionamento.
Etichettatura.
  Per le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di
seconda   categoria  e  irritanti  per  la  pelle,  l'etichetta  deve
riportare il simbolo del teschio con le tibie incrociate con le frasi
di rischio R 49 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:
    S  53:  evitare  l'esposizione  -  procurarsi speciali istruzioni
prima dell'uso;
    S   45:   in   caso   di  incidente  o  di  malessere  consultare
immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
  Per  le  fibre  ceramiche  refrattarie  che,  in  base  alla deroga
prevista  dalla  nota  R,  sono  classificate  solo  come  irritanti,
l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con la
frase di rischio R 38.
  Si   suggerirebbe,   comunque,  anche  l'indicazione  dei  seguenti
consigli di prudenza:
    S  2:  tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini  (solo se il
prodotto e' venduto al dettaglio);
    S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.
  Per  le  lane  minerali  classificate  come  cancerogene  di  terza
categoria  e  irritanti  per  la pelle, l'etichetta deve riportare il
simbolo  della croce di S. Andrea con le frasi di rischio R 40 e R 38
e i seguenti consigli di prudenza:
    S  2:  tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini  (solo se il
prodotto e' venduto al dettaglio);
    S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.
  Per  le lane minerali che in base alla deroga prevista dalla nota R
oppure dalla nota Q sono classificate solo come irritanti l'etichetta
deve  riportare  il  simbolo della croce di S. Andrea con la frase di
rischio R 38 e i seguenti consigli di prudenza:
    S  2:  tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini  (solo se il
prodotto e' venduto al dettaglio);
    S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Schede di sicurezza.
  Le  fibre  artificiali  vetrose  che  risultano  classificate  come
pericolose  devono  essere  anche  corredate  di  relativa  scheda di
sicurezza  per  l'utilizzatore  professionale (decreto ministeriale 4
aprile  1997),  in  attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.
Limitazioni d'uso.
  In  base  al  decreto  ministeriale 12 agosto 1998 che recepisce le
direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE
(modifiche  alla  direttiva  76/769/CEE  del 27 luglio 1976) tutte le
sostanze  classificate  come cancerogene di prima e seconda categoria
non  possono  essere  vendute  al pubblico. Quindi le fibre ceramiche
refrattarie  classificate  come  cancerogene di seconda categoria non
possono  essere vendute al pubblico ne' come tali, ne' sotto forma di
preparati.
Classificazione dei prodotti a base di fibre.
  La   classificazione   ed   etichettatura   prevista   dal  decreto
ministeriale  10  settembre  1998  si  applicano  alle fibre minerali
immesse sul mercato come tali o sotto forma di preparati.
  Secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n. 286 del 16
luglio  1998,  i  preparati  contenenti  fibre  ceramiche refrattarie
classificate  come  cancerogene  di seconda categoria si classificano
essi  stessi  come  cancerogeni  di  seconda categoria, se contengono
quantitativi pari o superiori allo 0,1% p/p di fibre.
  Allo  stesso modo i preparati contenenti lane minerali classificate
come  cancerogene di terza categoria si classificano come cancerogeni
di  terza categoria, se contengono quantitativi pari o superiori a 1%
p/p di lane minerali.
  Resta  da  stabilire  quali  sono  i  prodotti contenenti fibre che
devono  essere  considerati  preparati  e quali debbano invece essere
considerati  articoli,  poiche'  questi ultimi non sono espressamente
inclusi nei campo di applicazione della direttiva di base.
  La  proposta  attualmente  in  discussione  a  livello  dell'Unione
Europea  prevede di equiparare un articolo ad un preparato qualora si
possa  verificare  la  fuoriuscita  di una o piu' sostanze pericolose
dall'articolo stesso durante l'uso normale.
  In  attesa  di  una definizione conclusiva ed armonizzata, l'Italia
ritiene  di  adottare,  al  momento,  questa proposta, nel caso delle
fibre artificiali vetrose che risultano classificate come cancerogene
di  seconda  o  terza  categoria,  ritenendo  che  la possibilita' di
rilasciare anche minime quantita' di fibre che risultano classificate
come  pericolose,  da  parte  di  alcune tipologie di prodotti, debba
essere tenuta in debita considerazione al fine della protezione della
salute dell'uomo.
  Si  ritiene quindi che tale principio sia da applicare a tutti quei
prodotti  semilavorati  quali  pannelli,  rotoli  e  altre  forme non
pretagliate  che  prevedano  una  manipolazione  quale il taglio o la
sagomatura   al   momento   dell'uso  e  quindi  la  possibilita'  di
esposizione  per via inalatoria a fibre classificate come cancerogene
da parte dell'utilizzatore.
  Per  tutti  i  prodotti  semilavorati  che  invece contengono fibre
artificiali  vetrose  che non risultano classificate come cancerogene
in  base  alle  deroghe  previste dalla nota R o dalla nota Q, la cui
pericolosita'  puo' essere connessa soltanto ad un effetto irritativo
di  tipo  meccanico,  si  ritiene  che  il  rilascio di una quantita'
limitata  di  fibre  non rappresenta un pericolo significativo per la
salute quando siano adottate, adeguate misure di protezione e seguite
corrette  indicazioni  d'uso.  In tal caso si ritiene sufficiente per
tali   semilavorati   che   la  loro  confezione  riporti  unicamente
indicazioni  del tipo "usare indumenti protettivi e guanti adatti" e,
per  i  prodotti  venduti al dettaglio, "tenere lontano dalla portata
dei bambini".
  Si  raccomanda  infine  che  agli  utilizzatori professionali venga
fornita  una scheda di sicurezza con ogni utile informazione relativa
in  particolare  alle modalita' di manipolazione e uso del prodotto e
agli indumenti protettivi da indossare.
  Per  quanto  attiene  la  vigilanza  per la verifica della corretta
applicazione  della  procedura  di esonero dalla classificazione come
cancerogeno  ed  il  relativo  sistema  sanzionatorio si rimanda alle
disposizioni previste rispettivamente dall'art. 28 e dall'art. 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
  Una  sintesi delle norme applicabili alle fibre artificiali vetrose
in  massa  ed  ai  preparati  costituiti da fibre che rientrano nelle
definizioni  riportate  dal  decreto  oggetto  di questa circolare e'
riportata in allegato 1, tabella 1.
  Per  quanto riguarda gli standard occupazionali, si fa presente che
il  valore  limite di esposizione raccomandato dall'ACGIH nel 1999 e'
un TLV-TWA di 1,0 F/cm3 per le lane minerali (vetro, roccia, scoria),
mentre  per  le  fibre  ceramiche  refrattarie  e' stato proposto per
l'anno 2000 un TLV-TWA di 0,2 F/cm3.

                                         Il direttore generale
                                  del Dipartimento della prevenzione
                                                 Oleari