IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza dei Ministri";
  Visto  il  decreto-legge  1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166;
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
"Istituzione   di   un   comitato   di   Ministri   per  la  societa'
dell'informazione" in data 5 maggio 1997;
  Visto  l'art.  1,  comma  24  della  legge  31 luglio 1997, n. 249,
recante   "Istituzione   dell'autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni   e   norme   sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo"  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che ha
istituito il Forum permanente per le comunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerata  l'esigenza  di provvedere in materia di organizzazione
del Forum permanente delle comunicazioni.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Forum permanente delle comunicazioni, previsto dall'art. 1,
comma  24,  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e' composto da 10
membri  in  rappresentanza  del  Ministero delle comunicazioni, da 10
esperti e da 10 operatori nel settore.
  2.  Il Forum permanente delle comunicazioni e' nominato con decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  ed  e'  presieduto  dal medesimo
Ministro o da un suo delegato.
  3.  Il Forum e' coordinato da un consiglio direttivo, composto da 5
membri  scelti  all'atto della costituzione dell'organo che determina
gli  indirizzi  generali  ed  il  programma  di attivita', analizza e
dibatte  le  problematiche  del  settore,  propone  indagini,  studi,
ricerche   ed  elabora  proposte  di  interventi  al  Ministro  delle
comunicazioni.
  4. Il Forum permanente delle comunicazioni:
    a) esprime  pareri  su  testi  normativi  e su soluzioni tecniche
relativi  ai  settori  della multimedialita' e delle nuove tecnologie
delle comunicazioni;
    b) individua   le   esigenze   di   sviluppo  del  settore  delle
comunicazioni da considerare in sede di predisposizione del documento
di  programmazione  economico  finanziaria  e  ne  forma  oggetto  di
proposte al Ministro delle comunicazioni;
    c) formula   proposte   per   l'adozione   di  iniziative,  anche
legislative,  dirette  all'ampliamento  del  mercato ed allo sviluppo
della   competitivita'  delle  industrie  nazionali,  garantendo  nel
contempo le esigenze dei consumatori;
    d) individua  la potenzialita', in termini economici, industriali
ed  occupazionali  dei  nuovi servizi, delle nuove tecnologie e dello
sviluppo  della  multimedialita'  anche  in  relazione  all'accesso e
all'uso di internet;
    e) effettua   il  monitoraggio  degli  effetti  conseguenti  allo
sviluppo  della multimedialita' ed all'introduzione dei nuovi servizi
sotto il profilo tecnologico, industriale e commerciale;
    f) studia  la  definizione e il contenuto del servizio universale
in  relazione  all'evoluzione  delle  nuove  tecnologie e al grado di
penetrazione  dei nuovi servizi nella societa' tenendo in particolare
considerazione   le   esigenze   dei   disabili   e  delle  categorie
economicamente piu' deboli;
    g) studia  il  fenomeno  della convergenza e dell'introduzione di
nuovi servizi come supporto alla diffusione di valori socio culturali
ed   elabora   proposte  in  materia  di  salvaguardia  da  contenuti
eventualmente nocivi o illegali.
  5.   Il  Ministro  delle  comunicazioni,  anche  su  richiesta  del
segretario generale e dei dirigenti preposti alle direzioni generali,
puo'  affidare  al  Forum  il compito di svolgere studi e ricerche su
argomenti  specifici  attinenti  al  settore  della multimedialita' e
delle nuove tecnologie delle comunicazioni.
  6.  L'organizzazione  interna  e  le modalita' di funzionamento del
Forum   sono   disciplinati  con  provvedimento  del  Ministro  delle
comunicazioni   su  conforme  deliberazione,  adottata  a maggioranza
assoluta,  del  collegio.  Deve essere comunque assicurata la massima
flessibilita' della struttura anche al fine garantire la presenza, in
relazione  agli specifici argomenti posti all'ordine del giorno delle
riunioni  del  Forum,  degli  operatori del settore, delle industrie,
delle  istituzioni  universitarie  e  di  ricerca; dei consumatori ed
utenti, delle associazioni ed in genere delle parti sociali.
  7.   Al   fine   di  monitorare  gli  sviluppi  dei  settori  delle
multimedialita'   e   delle   nuove   tecnologie  in  relazione  alle
attribuzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 4, possono
essere  istituiti  gruppi di lavoro permanenti composti da membri del
Forum.
  8.  Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dalla Direzione
generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi.
  9. La partecipazione al Forum non da' diritto ad alcun compenso.
    Roma, 22 marzo 2000
                                               Il Ministro: Cardinale