IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  1,  comma  143,  della legge n. 662/1996, in base al
quale  sono  state  elevate  le  misure  del concorso, da parte delle
regioni  Sicilia  e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale,  previste  dall'art.  34, comma 3, della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  come  modificate  dall'art.  2, comma 3, della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano,  la  regione  Val d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista  la  legge  6 marzo  1998,  n.  40, concernente la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto  l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in
base  al  quale  la  copertura  degli oneri relativi alle prestazioni
contemplate nel comma 3 del medesimo articolo e' posta a carico delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro della sanita' in data 15 novembre
1996,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269
del   16 novembre   1996,   concernente  prestazioni  sanitarie  agli
stranieri temporaneamente presenti in Italia;
  Vista   la   propria  delibera  in  data  6 agosto  1999,  n.  127,
concernente  la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale
1999 che si richiama integralmente;
  Vista  la  proposta  del Ministero della sanita' in data 31 gennaio
2000,  concernente  l'assegnazione alle regioni interessate, a valere
sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo  sanitario nazionale 1999,
della  somma di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza
sanitaria  agli  stranieri  temporaneamente  presenti  nel territorio
dello Stato;
  Tenuto conto che il riparto proposto dal Ministero della sanita' si
basa  sulle  domande  di  regolarizzazione e sul numero stimato degli
stranieri  non  in  regola  con  le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno;
  Vista  l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome nella seduta del
20 gennaio 2000;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1999  -  parte corrente - e' assegnata alle regioni, per le finalita'
indicate  in premessa, la somma di lire 60 miliardi (e
30.987).
  La  predetta  somma  e'  ripartita  come da allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
    Roma, 15 febbraio 2000
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
327