Numerosi  quesiti  pervenuti  a  questa  Autorita'  hanno segnalato
molteplici  questioni  interpretative riguardanti il nuovo sistema di
qualificazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, ed in particolare concernenti la costituzione
stessa  delle  Societa'  organismo  attestazione e le condizioni alle
quali  e' sottoposta l'autorizzazione all'attivita' di tali organismi
da parte dell'Autorita'.
  Con  il  presente  atto si precisano gli elementi necessari ai fini
del  corretto  e  trasparente  funzionamento  del nuovo meccanismo di
qualificazione  e  del  conseguente equilibrato andamento del mercato
nel  settore  dei  lavori  pubblici  anche  al  fine  di agevolare la
presentazione    della    documentazione   necessaria   al   rilascio
dell'autorizzazione.
  La  natura  giuridica  delle  S.O.A.,  quali societa' per azione di
diritto  speciale  rispetto  al modello societario del codice civile,
richiede  la  preliminare  elencazione  degli  elementi  da  inserire
nell'atto  costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina
particolare  adottata dal regolamento che li qualifica quali elementi
tipologici dell'organismo di qualificazione.
A) Fase costitutiva delle Societa' organismo di attestazione.
  1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.
  In  merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del
regolamento)  occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A.
quali  societa' per azioni di diritto speciale anche in linea con una
nozione   di  specialita'  ampiamente  analizzato  nella  letteratura
societaria  e  nell'elaborazione  giurisprudenziale, porta a ritenere
che  i  requisiti  indispensabili  ai  fini dell'autorizzazione (veri
elementi tipologici delle societa') di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento,   debbano   sussistere  ed  essere  attestati  nell'atto
costitutivo e nello statuto della societa'.
  In  tal  senso,  la forma societaria della S.p.a., la denominazione
sociale  quale  "organismo  di  attestazione",  la  sede  legale  nel
territorio  della  Repubblica,  il capitale sociale di un miliardo di
lire  interamente  versato,  con relativa attestazione del versamento
effettuato,  l'attivita'  di  qualificazione  come  oggetto esclusivo
della  societa'  sono tutti elementi che vanno espressamente indicati
negli  atti  sopra  indicati. In tal modo e' possibile l'accertamento
della  loro sussistenza il che e' momento propedeutico alla ulteriore
prosecuzione  dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in
mancanza risulterebbero inammissibili.
  Lo  stesso e' a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del
regolamento.  Anche per essi vale la necessita' della loro previsione
gia'   dal   momento   costitutivo   della   Societa'   organismo  di
qualificazione   sicche'   espressamente  o  per  esplicito  richiamo
dell'art.  9  del  regolamento,  occorre  includere sempre negli atti
sopraindicati,  la  indicazione  dell'organico, composto dalle figure
professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini
dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.
  Cosi',  ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica,
dichiarata  dagli  organi  sociali  della  S.O.A. entro trenta giorni
dalla  conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9, comma
3,   del   regolamento,   dei   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  nella S.O.A. qualora venga
loro  meno  il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7, comma
7, del regolamento.
  Deve   ancora   ritenersi  elemento  tipologico  dell'organismo  di
qualificazione   la   previsione,   anche  realizzata  attraverso  un
esplicito  richiamo  all'art.  9  del  regolamento, dell'attrezzatura
informatica  conforme  al  tipo definito dall'Autorita' ai fini degli
obblighi  di comunicazione secondo il quarto comma della disposizione
regolamentare.
  Si  rappresenta,  poi, la necessita' che sia indicato l'obbligo del
singolo   o   dell'organo  sociale,  designato  come  competente,  di
comunicare  all'Autorita'  preventivamente,  ai fini del controllo da
parte  della  stessa Autorita' sul trasferimento della partecipazione
azionaria,  i  casi  in  cui  il  singolo  o le societa', a qualsiasi
titolo,  intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una  partecipazione  azionaria  in  una  S.O.A. nonche' di comunicare
all'Autorita' e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una
volta avvenuto.
  Negli  atti  sopraindicati,  infine,  dovra'  essere  contenuta  la
indicazione   degli   organi   sociali   deputati  ad  effettuare  le
comunicazioni  delle  circostanze  relative  alla composizione e alla
struttura   organizzativa   che   possono   influire   sul  requisito
dell'indipendenza,  art.  7,  comma  5;  delle  modifiche intervenute
nell'organico,  art.  9,  e art. 10, comma 2, lettera c), dei fatti e
circostanze   che   incidano   sulle  situazioni  che  precludano  lo
svolgimento dell'attivita' di attestazione, art. 7, comma 8.
  2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.
  In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale
liberta'  di  partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti
contenuti  nell'art.  8  del regolamento, sia pure in via di richiamo
alla  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni,
l'accertamento  della  partecipazione illegittima all'azionario delle
S.O.A.  da  parte  di  soggetti  pubblici  e privati sara' oggetto di
verifica  caso  per  caso  da parte dell'Autorita', in quanto la sola
verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base
delle  diverse  dichiarazioni  che  la S.O.A. istante deve presentare
contestualmente  alla  domanda  di  autorizzazione e sulla base delle
ulteriori   informazioni   ed   integrazioni   che  l'Autorita'  puo'
richiedere  in fase istruttoria, puo' far emergere l'incoerenza della
partecipazione    sotto    il    duplice    profilo   del   requisito
dell'indipendenza   e  della  presenza  di  interessi  commerciali  e
finanziari  che  possano  determinare  comportamenti non imparziali o
discriminatori,  secondo  la  previsione  dell'art.  7,  comma 4, del
regolamento.
  Cosi', le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo
la   previsione  dell'art.  2359  del  codice  civile,  eventualmente
riscontrabili  nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del
resto,  di  una  specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o
insussistenza)   da   parte  della  S.O.A.  in  sede  di  istanza  di
autorizzazione,  secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lettera
b), del regolamento, non possono, di per se', considerarsi impeditive
alla  titolarita'  di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in
concreto,    della    loro    idoneita'   a   ledere   il   principio
dell'indipendenza  della  S.O.A.  e  a  determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori nell'attivita' di qualificazione.
    a) Le preclusioni.
  Quanto  agli  espressi  divieti  di  partecipazione,  e'  qui utile
ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente
o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:
    i  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare:
      le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
gli   enti  pubblici,  compresi  quelli  economici,  gli  enti  e  le
amministrazioni  locali,  le loro associazioni e consorzi nonche' gli
altri  organismi di diritto pubblico, lettera a). Per amministrazioni
locali  si  devono  intendere  i  comuni,  le  province  (per  quelle
autonome, equiparabili alle regioni, il divieto e' gia' espressamente
contenuto  nell'art.  8,  comma  1), le Comunita' montane, mentre per
enti  locali  si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della
Costituzione,  tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato
ambito geografico;
      i  concessionari  di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma
2,   della   suddetta   legge,   i   concessionari  di  esercizio  di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed
i  consorzi  di  enti  locali  (articoli 23 e 25 della legge 8 giugno
1990,   n.   142,   e   successive   modificazioni)   le  societa'  a
partecipazione   pubblica   (art.  22  della  legge  n.  142/1990,  e
successive modificazioni ed all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
n.  498,  e  successive  modificazioni),  le  societa'  con  capitale
pubblico,  in  misura  anche  non  prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati
ad  essere  collocati  sul  mercato  in  regime di libera concorrenza
nonche'  i  concessionari  di servizi pubblici e i soggetti di cui al
decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtu'
di  diritti  speciali o esclusivi per lo svolgimento di attivita' che
riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6,
del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori
riguardanti  i  rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si
tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente
e   appaltate   separatamente   in  quanto  strettamente  connesse  e
funzionali  alla  esecuzione  di  opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo n. 158/1995 (lettera b);
      i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A
del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori
civili  relativi  ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
scopi  amministrativi  ed edifici industriali, di importo superiore a
un  milione  di  ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, della legge
quadro,  un  contributo  diretto e specifico, in conto interessi o in
conto  capitale  che,  attualizzato,  superi  il 50% dell'importo dei
lavori (lettera c);
    i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, ed in particolare:
      le   imprese   individuali,   anche   artigiane,   le  societa'
commerciali,  le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lettera a);
      i  consorzi  fra  societa'  cooperative  di produzione e lavoro
costituiti  a  norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto  1985,  n.  443,  sulla  base  delle  disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della legge quadro (lettera b);
      i  consorzi  stabili  costituiti  anche  in  forma  di societa'
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali,   anche   artigiane,   societa'   commerciali,  societa'
cooperative  di  produzione  e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 della legge quadro (lettera e);
      le  associazioni  temporanee  di  concorrenti,  costituite  dai
soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c), i quali prima della
presentazione   dell'offerta  abbiano  conferito  mandato  collettivo
speciale  con  rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti
(lettera d);
      i  consorzi  di  concorrenti  di  cui  all'art. 2602 del codice
civile,  costituiti  tra  i  soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
anche  in  forma  di societa' ai sensi dell'art. 261 5-ter del codice
civile (lettera e);
      i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di  interesse  economico  (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240 (lettera e-bis).
  E'  appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente
elenco  vanno  intesi  con  la  specificazione  che deve trattarsi di
soggetti  operanti  nel  settore dei lavori pubblici, circostanza del
resto  confermata  dal  fatto  che  si tratta di soggetti che possono
essere ammessi alle gare.
  Deve  poi  ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione
dei  soggetti  piu' sopra elencati anche il divieto di partecipazione
al  capitale delle S.O.A. di ogni societa' e altre figure associative
che  vedano  la  partecipazione al proprio capitale dei soggetti come
sopra  elencati  e  di  ogni  altro  organismo  associativo  che  sia
portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso, quanto si
dira'  piu' oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni
nazionali  delle  imprese  e  delle  stazioni  appaltanti, secondo la
previsione dell'art. 8, comma 2, del regolamento;
      i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 della legge quadro ed in
particolare:
      gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (let-tera a);
      gli  uffici  consortili  di progettazione e di direzione lavori
che  i  comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane,
le   aziende  unita'  sanitarie  locali,  i  consorzi,  gli  enti  di
industrializzazione  e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni (lettera b).
  L'esclusione   degli   uffici   tecnici   trova   una  sua  ragione
giustificativa  in  quanto,  trattandosi appunto di uffici, non hanno
soggettivita'  propria  sia  se  dipendenti  da  singoli  enti sia se
consortili;
      gli  organismi  di  altre  pubbliche  amministrazioni di cui le
singole  amministrazioni  aggiudicatici  possono  avvalersi per legge
(lettera c);
      i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla  legge  23  novembre  1939,  n. 1815, e successive modificazioni
(lettera d);
      le  societa'  di  professionisti  di  cui all'art. 17, comma 6,
lettera a), della legge quadro (lettera e);
      le  societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 6, lettera
b), della legge quadro (lettera f);
      i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) (lettera g).
  L'indicazione  contenuta  nell'art.  17 della legge n. 109/1994 dei
liberi   professionisti   singoli  o  associati,  che  ha  un  chiaro
significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di
attivita'  di  progettazione,  va  qui specificata nel senso che deve
trattarsi  di  quei  liberi  professionisti iscritti in albi relativi
all'attivita'  professionali  tecniche  in materia di lavori pubblici
(ingegneri,   architetti,   geometri,   periti  edili,  diplomati  in
ingegneria).
  E'  opportuno,  per quanto riguarda le societa' di professionisti e
di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella
circostanza  che  tutti  questi soggetti partecipano o hanno titolo a
partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di
cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
    le  regioni  e  le  province autonome. La previsione e' contenuta
espressamente nell'art. 8, comma 1, del regolamento.
    b) Casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.
  Accanto  ai  soggetti  che non possono possedere partecipazione, vi
sono  quelli  per  i  quali  la  normativa  regolamentare prevede una
limitazione alla partecipazione.
  L'art.  8,  comma 2, del regolamento stabilisce che le associazioni
nazionali  delle  imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi
nazionali  di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o
di   comparto  e  le  associazioni  nazionali  rappresentative  delle
stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite
massimo  complessivo  del  20%  del capitale sociale, ed ognuna delle
associazioni nella misura massima del 10%.
  Occorre,  peraltro,  ricordare che la stessa disposizione ha inteso
stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di
una  presenza  simmetrica  tra i due organismi associativi laddove ha
disposto  che "la partecipazione al capitale da parte di associazioni
di   imprese   e'  ammessa  qualora  nella  medesima  S.O.A.  vi  sia
partecipazione  in uguale misura da parte di associazioni di stazioni
appaltanti e viceversa".
  La   limitazione  nella  partecipazione  ha  altresi'  funzione  di
individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla
lettera  precedente:  il  divieto di partecipazione al capitale delle
S.O.A.  si  pone  per  le associazioni nazionali delle imprese di cui
all'art.  10,  comma  1, legge n. 109/1994 e successive modifiche che
non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per
i  dipendenti  delle  imprese edili ed affini o di comparto. Una tale
preclusione   deve   ricavarsi   dal   fatto  che  e'  consentita  la
partecipazione  solo per dette associazioni sottoscrittrici, (art. 5,
comma 1, lettera n), dello stesso regolamento).
  L'Autorita' ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo
al  problema  se  la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2)
limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e
delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una piu' attenta lettura
del  dato  normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso
dell'articolo    "una"    stia   piu'   semplicemente   ad   indicare
indeterminatamente  queste  societa',  ove  si  osservi che detto uso
ricorre  anche  nel  primo  comma  nel  quale certamente non potrebbe
significare   una  sola  S.O.A.  Ne  consegue  la  ammissibilita'  di
partecipazione  delle associazioni nazionali anche a piu' societa' di
qualificazione,    rimanendo   ovviamente   sempre   il   limite   di
partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si
tratti   di   una   singola   che  di  piu'  associazioni  nazionali,
configurandosi  tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva
entro  la  quale  e'  ammessa  la  rappresentanza  di interessi delle
Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.
  Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui,
per  la  frammentazione  delle altre partecipazioni, il governo delle
S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione
normativa  del  limite alla partecipazione e' coerente con quella del
rispetto  del  principio  di indipendenza e di imparzialita' e di non
discriminazione (art. 7, comma 4, del regolamento).
B) Fase dell'istanza e della relativa autoriz-zazione.
  Occorre  premettere  che  dal  regolamento si evincono due fasi del
procedimento di autorizzazione:
    la  prima  relativa alla domanda di autorizzazione da parte della
S.O.A. istante;
    la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.
    In  ordine  all'istanza  di  autorizzazione  assumono  rilievo le
condizioni   di  ammissibilita'  della  domanda  rappresentate  dalla
presentazione  dei  documenti  previsti  dall'art.  10,  comma 2, del
regolamento.
  Con  riferimento  ai  singoli  documenti  si forniscono le seguenti
indicazioni:
    l'atto  costitutivo  e  il relativo statuto sociale devono essere
presentati  in  copia autentica, corredati del certificato attestante
l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, rilasciato in
data   non   anteriore   a  centottanta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza;
    l'elencazione  della  compagine  sociale e la dichiarazione circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento.
  Relativamente  a  tali  documenti  occorre specificare l'elenco dei
soggetti  che  partecipano  direttamente o indirettamente al capitale
della   S.O.A.,   con   l'indicazione   delle   rispettive  quote  di
partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali.
  Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento
il  legale  rappresentante delle S.O.A. potra' anche esporre i motivi
per  i  quali,  ad avviso del competente organismo della societa', la
situazione  anzidetta  non  risulti  in  contrasto  con i principi di
indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione.
  Si  precisa  che  l'art. 2359 del codice civile individua i casi di
controllo nelle seguenti ipotesi tassative:
    1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2)  le  societa'  in  cui  un  altra  societa'  dispone  di  voti
sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante  nell'assemblea
ordinaria;
    3)  le  societa'  che  sono sotto influenza dominante di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei  numeri  1)  e  2) di cui sopra si
computano  anche  i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie  e a persona interposta: non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
  Detta  norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate
collegate   le   societa'  sulle  quali  un'altra  societa'  esercita
un'influenza  notevole.  L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria  puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.
  La   nozione   di   collegamento   lascia   spazio  a  precisazioni
interpretative e quindi richiedera' una valutazione caso per caso.
  La  giurisprudenza  ha  individuato talune situazioni sintomatiche,
quali  la  presenza  degli  stessi  soggetti negli organi societari o
nell'apparato  di  vertice,  la  concordanza della sede ed ipotesi di
partecipazione  a mezzo di terza societa' che possegga partecipazioni
nella societa' che concorrano a formare la compagine societaria delle
S.O.A.
  L'organigramma  delle  S.O.A.,  deve  comprendere il curriculum dei
soggetti  che ne fanno parte. La previsione di cui all'art. 10, comma
2,  lettera  c), del regolamento evidenzia che costituisce condizione
di  ammissibilita'  della  domanda il solo organigramma della S.O.A.,
comprensivo   del   curriculum,   con  cui  viene  fotografata  anche
soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale
organigramma   conterra'  l'indicazione  delle  figure  professionali
previste  dall'art.  9 del regolamento come costitutive dell'organico
minimo  delle  S.O.A.  oltre  quelle ulteriori eventualmente presenti
nella struttura organizzativa.
  Sembra  opportuno  chiarire  che  sono  indicatori  dell'esperienza
professionale  dei  "laureati",  art.  9,  comma  1,  lettera b), nel
settore  dei  lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso
qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attivita'
prevalentemente  o  anche  nel  settore dei lavori pubblici ed averla
svolta  in  qualsiasi  fase  inerente il processo di realizzazione di
lavori pubblici.
  Deve,  poi  chiarirsi,  che  in  sede  di domanda la S.O.A. istante
potra'  richiedere  di  presentare  la  documentazione comprovante la
stipula  dei  contratti  di  assunzione  delle  figure  professionali
previste  come  costitutive dell'organico minimo delle societa', dopo
l'esame da parte dell'Autorita' del possesso dei requisiti richiesti,
come specificato sub C (fase del provvedimento di autorizzazione) del
presente  atto.  In  tal  caso,  peraltro, la formalizzazione di tali
contratti   e   la   loro   presentazione  all'Autorita'  costituisce
condizione  indispensabile  ai fini del rilascio del provvedimento di
autorizzazione;
    la  dichiarazione  del  legale rappresentante, ai sensi dell'art.
10, comma 2, lettera d);
    certificato  del  casellario  giudiziario, ai sensi dell'art. 10,
comuna 2, lettera e);
    il  documento  contenente  la  definizione  delle  procedure  che
saranno  utilizzate  per l'esercizio dell'attivita' di attestazione e
che deve essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sara'
adottato  dall'Autorita'  secondo quanto previsto dall'art. 10, comma
2, lettera f) del regolamento;
    la   documentazione  comprovante  la  dotazione  della  struttura
informatica  conforme al tipo definito dall'Autorita', secondo quanto
previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare
la  produzione  della  documentazione  stessa  dopo  l'esame da parte
dell'Autorita'  del  possesso dei requisiti e delle condizioni di cui
agli  articoli  7,  8  e  9,  dovra',  in sede di richiesta, comunque
produrre  una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di
cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorita'.
  In  tal  caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione
dell'attrezzatura  informatica  e  la sua presentazione all'Autorita'
costituisce  condizione  indispensabile  ai  fini  del  rilascio  del
provvedimento di autorizzazione;
    la  polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di
cui all'art. 10, comma 2, lettera a).
  La difficolta', ovvia, specie in prima attuazione di determinare il
volume  di  affari  prevedibile  non  e' di ostacolo alla completezza
della  polizza  dovendo comunque, nella previsione, questo volume non
essere  inferiore  all'ipotizzabile normale attivita' del capitale di
rischio e dell'organigramma presentato.
C) Fase del provvedimento di autorizzazione.
  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorita' valutera' la
ricorrenza  dei  requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli
7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle societa' organismi
di  attestazione  sulla  base della documentazione prevista dall'art.
10,  comma  2,  dello  stesso  regolamento  come sopra specificata ed
integrata,   nonche'  sulla  base  delle  ulteriori  informazioni  ed
integrazioni richieste ai fini istruttori.
  L'art.   10,  comma  3,  stabilisce  che  l'Autorita'  concluda  il
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
  La  decorrenza  del  termine e' data dal giorno dell'assunzione nel
registro   cronologico   di   arrivo  degli  atti  della  istanza  di
autorizzazione.
  Ai  fini  della  scadenza il termine finale si intende quello della
spedizione  postale  del  provvedimento  adottato  relativamente alla
richiesta di autorizzazione.
  E', gia', prevista la sospensione del termine nel caso di richieste
istruttorie,  cioe' il tempo occorrente per acquisire le integrazioni
necessarie che non si computa nel termine anzidetto.
  Detta  sospensione  si verifica, altresi', nel caso di richiesta di
rinvio   della   presentazione  di  contratti  di  lavoro  e/o  della
documentazione    comprovante    l'attrezzatura    informatica,   che
costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della
documentazione  che  deve  corredare  le  istanze  di autorizzazione;
sospensiva  che  decorre  dal  giorno  della comunicazione dell'esito
positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione,
nel   senso   specificato,   dei   contratti   di  lavoro  e/o  della
documentazione comprovante l'attrezzatura informatica.
    Roma, 7 aprile 2000
                                                 Il presidente: Garri