Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso   e   la  circolazione  nelle  piccole  isole  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale dell'isola del Giglio
(Grosseto) in data 14 febbraio 2000, n. 16, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione  sull'isola  del  Giglio,  dei  veicoli
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente   residente   nell'isola   del  Giglio  e  degli  autobus
appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa
nell'isola stessa;
  Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 1 marzo 2000, n.
69/2asett.;
  Vista  la  nota  n.  545  in  data 1 febbraio 2000, con la quale si
chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  che  la richiesta formulata dall'amministrazione comunale
del Giglio di divieto di afflusso e di circolazione dei veicoli che a
pieno   carico   superano   il   peso   di   260   q.li,  non  appare
sufficientemente motivata;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  22 aprile 2000 al 30 settembre 2000 e' vietato l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  del  Giglio  degli  autobus appartenenti ad
imprese  non  aventi  la  sede  legale  ed  amministrativa nell'isola
stessa.
  Dal  24 luglio  al  19 agosto  e'  altresi' vietato l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone  non  stabilmente
residenti nell'isola del Giglio.