IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. Gec Alsthom Fir gia' Fabbrica
italiana  rele' ora Alstom Fir, tendente ad ottenere la proroga della
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, e successivi,
con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 13 maggio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Gec  Alsthom Fir gia' Fabbrica italiana rele' ora Alstom Fir,
con  sede  in San Pellegrino Terme (Bergamo), unita' di S. Pellegrino
Terme  (Bergamo)  (NID  9903BG0022),  per  un  massimo  di  60 unita'
lavorative, per il periodo dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata il 3 dicembre 1999, con decorrenza 4
novembre 1999.
  Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi