IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990 recante "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", ed in particolare l'art. 5; Visto l'accordo di programma stipulato in data 15 novembre 1999 fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanita' e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, l'Unindustria, la Confartigianato e le associazioni sindacali, al fine di ridurre gli impatti ambientali delle aziende vetrarie situate sull'isola di Murano oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, in tempi compatibili con il mantenimento della competitivita' del settore; Considerato che le soluzioni tecnologiche e gli investimenti prospettati nel citato accordo di Programma, ai fini della riduzione delle emissioni, implicano l'adozione di procedure lunghe, rese piu' complesse dall'assetto urbanistico dell'isola, dai vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai beni artistici ed architettonici e dalle limitate dimensioni aziendali delle sopra indicate attivita'; Ravvisata, in conseguenza, l'opportunita' di prevedere un nuovo termine per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti per la produzione di vetro artistico; Decreta: Art. 1. 1. Per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 1990 sono fissati al 31 dicembre 2002 alle condizioni riportate all'art. 2.