IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12 luglio  1990
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 1990 recante "Linee guida per il contenimento delle
emissioni  inquinanti  degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione", ed in particolare l'art. 5;
  Visto l'accordo di programma stipulato in data 15 novembre 1999 fra
il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanita' e il Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, la regione Veneto,
la  provincia  di  Venezia,  il  comune di Venezia, l'Unindustria, la
Confartigianato  e  le associazioni sindacali, al fine di ridurre gli
impatti  ambientali  delle  aziende  vetrarie  situate  sull'isola di
Murano  oltre  i  limiti  previsti  dalla normativa vigente, in tempi
compatibili con il mantenimento della competitivita' del settore;
  Considerato  che  le  soluzioni  tecnologiche  e  gli  investimenti
prospettati  nel citato accordo di Programma, ai fini della riduzione
delle  emissioni, implicano l'adozione di procedure lunghe, rese piu'
complesse  dall'assetto  urbanistico  dell'isola, dai vincoli imposti
dalla  Sovrintendenza  ai  beni  artistici  ed architettonici e dalle
limitate dimensioni aziendali delle sopra indicate attivita';
  Ravvisata,  in  conseguenza,  l'opportunita'  di prevedere un nuovo
termine per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti
per la produzione di vetro artistico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  gli  impianti  di  produzione  di  vetro artistico situati
sull'isola  di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5 del
decreto  del  Ministero  dell'ambiente 12 luglio 1990 sono fissati al
31 dicembre 2002 alle condizioni riportate all'art. 2.